Per determinare gli interessi di mora, applicando il principio di simmetria, è indispensabile applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d’Italia a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l’equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tra:
- a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l’applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
- b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1;
- c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l’esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all’aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM”.
Questo è, il principio affermato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone, Rel Ciofani con la sentenza n. 648 del 20 aprile 2021, confermando quanto già sentenziato in prime cure dal Tribunale di Chieti e come già ribadito in precedenza dalla Corte di Cassazione
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