Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Damini del Foro di Parma con nota di accompagnamento
La distinzione, convenzionale tra interessi corrispettivi e moratori (liquidata apoditticamente dalla S.C. come un “aforisma scolastico privo di fondamento storico e sistematico”), non può dirsi ancora definitivamente consegnata all’archeologia giuridica e la sentenza della S.C. 27442/2018 non rende conclusivamente conto del perché – esclusa l’applicazione dell’art. 1815, co. 2 c.c. – il meccanismo di ‘rideterminazione’ del tasso debba essere rapportato al tasso legale e non piuttosto ad un meccanismo del tipo di quello di cui all’art. 1384 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, con la sentenza n. 823 del 03.06.2019.
Una società ha convenuto in giudizio una banca, lamentando il carattere indebito dei pagamenti eseguiti in forza di due mutui estinti, denunciando il carattere usurario degli interessi applicati. In corso di causa è stata espletata una CTU, che ha escluso il superamento del tasso soglia sia con riferimento al tasso convenzionale, sia con riferimento al tasso contrattuale di mora, calcolato applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia.
La società, tuttavia, ha contestato il fatto che il tasso soglia debba essere calcolato applicando la predetta maggiorazione di 2,1 punti, richiamando la pronuncia n. 27442/2018 della Cassazione, per sostenere l’infondatezza della formula in uso presso la Banca d’Italia.
Il Tribunale di Parma, ponendosi in confronto dialettico con la citata pronuncia della Suprema Corte e fornendone una motivata lettura critica, afferma la perdurante validità della distinzione tra interessi convenzionali ed interessi di mora e la correttezza del criterio indicato dalla Banca d’Italia e cioè che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi di mora è rappresentato dal TEGM maggiorato di due punti.
Riguardo alla vincolatività delle indicazioni di Banca d’Italia è sufficiente annotare che le indicazioni fornite costituiscono dato imprescindibile: in quell’occasione BI ha ribadito che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.
La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il quale «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi» (sottolineatura aggiunta). In termini analoghi, l’art. 4, n. 13), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, la quale è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito».
Il Giudice sottolinea che gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile, e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l’ammontare è certamente assimilabile alle “penali” cui fanno specifico riferimento i testi comunitari.
In questa prospettiva, ammesso, ancor oggi (non pare che gli argomenti usati da C. n. 27442/18 valgano a confutare tale assimilazione) che gli interessi moratori costituiscano una ‘sanzione’ di natura convenzionale, l’indicazione fornita da Banca d’Italia costituisce il parametro valutativo capace, al contempo, di individuare il ‘tasso soglia’ per la specifica, individua, componente di costo (l’interesse moratorio applicato) e di suggerire la soglia di sbarramento entro cui riportare l’entità della quantificazione forfettaria dell’interesse all’adempimento.
Pertanto, il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda attorea, condannando la società alla rifusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA – MUTUO: SI VALUTANO GLI INTERESSI MORATORI APPLICANDO LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CRITICHE ALLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27442/2018
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Primavera | 07.03.2019 | n.534
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-si-valutano-gli-interessi-moratori-applicando-la-maggiorazione-del-21
USURA-MUTUO: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI NEL CALCOLO DEL TEG
LA MORA RIGUARDA OPERAZIONI CON ANDAMENTO ANOMALO, NON DOVUTA AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 31.01.2019 | n.2274
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-irrilevanti-gli-interessi-moratori-nel-calcolo-teg
USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-il-tegm-maggiorato-di-21-punti-il-tasso-soglia-di-rifermento-degli-interessi-moratori
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