Nei contratti di mutuo non può parlarsi di tasso usurario quando il superamento del tasso soglia è ottenuto dalla sommatoria tra il tasso convenzionale e il tasso di mora.
L’usurarietà può essere dichiarata solo quando uno dei due tassi, singolarmente valutato, superi il TSU. La motivazione è da ricercare nella diversa natura e funzione delle due figure, infatti, il tasso d’interesse convenzionale ha lo scopo di remunerare il mutuante e si applica solo sul capitale a scadere, mentre il tasso di mora si applica solo in caso di inadempimento del mutuatario e colpisce esclusivamente il capitale scaduto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, nella sentenza n. 7263 del 9.04.2018.
La vicenda ha visto un mutuatario convenire in giudizio la Banca chiedendo la declaratoria dell’usurarietà dei tassi d’interesse applicati. In particolare, l’attore ha ritenuto esistente l’usurarietà per superamento del tasso soglia sulla base della sommatoria tra tasso d’interesse e tasso di mora.
La Banca, costituitasi in giudizio, ha contestato l’avversa domanda chiedendone il rigetto perché il tasso d’interesse applicato non superava i limiti consentiti dalla legge.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha in primo luogo preso in considerazione un orientamento della Cassazione dove si ritiene plausibile la sommatoria dei tassi ai fini dell’accertamento dell’usurarietà, spiegando però che, benché autorevole, l’orientamento proposto non può essere condiviso perché il tasso d’interesse convenzionale e il tasso di mora hanno due funzioni differenti. In particolare, il primo rappresenta il corrispettivo per il diretto godimento del capitale prestato, mentre il secondo rappresenta un risarcimento per il danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento dell’obbligazione contrattuale da parte del debitore.
L’impossibilità di sommare i due tassi d’interesse ai fini dell’usura è da ricercare, secondo il Giudice, anche nel rapporto di alternatività tra le due figure, infatti, nella sentenza si legge testualmente: “le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniari portables e sia scaduto il termine per l’adempimento, l’ambito di applicazione dell’art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.
Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l’applicazione dell’art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi” (cfr. ABF – Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF – Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).
Con queste motivazioni il Tribunale di Roma, nella sentenza in oggetto, ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea non ritenendo lecita la dichiarazione del superamento del TSU sulla base della sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
USURA SU MUTUO: NON RILEVA SOMMATORIA TASSI NÉ RAFFRONTO TRA MORATORI E TSU
IL GIUDICE DEVE EFFETTUARE, DI VOLTA IN VOLTA, UN’AUTONOMA VERIFICA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 08.10.2018 | n.19103
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON PUÒ FONDARSI SU SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SONO TRA LORO ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 15.06.2018 | n.5939
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