Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
L’usura non può essere fatta derivare da una valutazione complessiva dell’interesse moratorio, con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione di un contratto di mutuo ai fini della determinazione del TEG, non possono essere presi in considerazione gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo, in quanto non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo nel caso di patologia del rapporto contrattuale.
La c.d. tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio, trae fondamento nel totale travisamento del dictum di alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Questi i principi ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 2274 del 31 gennaio 2019.
IL CASO
Le parti attrici citavano in giudizio la Banca al fine di accertare la natura usuraria del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso da esse stipulato nell’anno 2000 e per farne dichiarare la gratuità ex art. 1815 secondo comma c.c., con conseguente obbligo della banca di restituire tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, previa compensazione con il debito residuo relativo alla sorte capitale. Gli attori chiedevano, in via subordinata, la declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi, perché asseritamente posta in violazione degli articoli 1346 – 1418 – 1419 c.c., in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o violazione degli articoli 1283 e 1284 cc o per violazione dell’articolo 9 comma 3 della Legge 192/1998.
La banca si costituiva tempestivamente in giudizio contestando tutte le domande avversarie delle quali invocava il rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l’acquisizione di documenti e poi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
COMMENTO
Pacifica la avvenuta stipulazione e sottoscrizione di un contratto di mutuo, come si evinceva per tabulas, i mutuatari allegavano l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, in relazione al mancato rispetto dei limiti stabiliti dai decreti emanati ai sensi della legge n. 108/96.
Orbene, il Tribunale di Roma ha in primis rilevato l’assoluta genericità dell’assunto difensivo di parte attrice, la quale non aveva precisato né tanto meno documentato l’ammontare delle spese relative alla polizza assicurativa, oltre a non avere e specificamente indicato gli altri costi collegati alla concessione del credito, impedendo così ogni verifica sulla effettiva incidenza degli oneri accessori, sul costo complessivo dell’operazione di finanziamento. In ogni caso, ha rilevato, altresì, che l’usura non poteva essere fatta derivare da una valutazione complessiva dell’interesse moratorio, con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto.
Il Giudice ha ritenuto che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. La pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora, essendo del tutto inattendibile, laddove tale nozione muove dal presupposto di sommare spese ed oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TEG, senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi ed agli oneri accessori all’erogazione del credito; dovendosi cioè escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. Non è quindi corretto, ha motivato il Tribunale di Roma, per la determinazione del TEG, prendere in considerazione gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo, in quanto non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo nel caso di patologia del rapporto contrattuale.
In mancanza di ogni indicazione sugli oneri accessori collegati al contratto di mutuo portato all’esame, non vi erano neanche elementi per ritenere che detti costi aggiuntivi avessero determinato un innalzamento del TEG (correttamente calcolato sulla base del tasso corrispettivo), tale da superare la soglia usuraria.
Inoltre, il superamento del tasso-soglia anti usura non poteva essere ravvisato neanche facendo ricorso alla c.d. tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio; tesi che, peraltro, ha osservato il giudice, trae fondamento nel totale travisamento del dictum di alcune sentenze della Corte di Cassazione ed in particolare della pronuncia n. 350/2013, che tuttavia non poteva essere condivisa.
La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 350/2013, non ha mai affermato la necessità di sommare il valore del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, ai fini del raffronto alle soglie di usura prova ne è la circostanza che, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il compenso del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.)
L’eventuale caduta in mora del rapporto non comportando comunque una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati, qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
La clausola contenuta nel contratto di mutuo, che prevedeva nell’ipotesi di ritardato pagamento, l’applicazione degli interessi moratori sull’intero importo delle rate scadute, non comportava affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimaneva cristallizzata nell’importo della singola rata.
Tale previsione peraltro è legittimata dall’art. 120 TUB, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, la quale all’art. 3 stabilisce: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
L’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute, non solo non potendo essere reputata illegittima (in quanto conforme all’art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000), ma nemmeno potendo influire sulla determinazione del tasso effettivo, laddove anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.
Al riguardo, essendo sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione, non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento. L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati, qualora gli stessi fossero imputati a capitale. Bene, una volta acclarata l’inconsistenza giuridica della tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, il giudice ha escluso che nel caso di specie fossero stati pattuiti interessi usurari. Nel mutuo oggetto di causa, infatti, tanto l’interesse corrispettivo quanto l’interesse di mora, alla data della conclusione del contratto, non superavano il tasso soglia anti-usura rilevato ratione temporis, sicchè non emergevano elementi da cui poter evincere la natura usuraria del contratto di mutuo dedotto in giudizio.
Quanto alla domanda subordinata finalizzata ad accertare la nullità delle clausole determinative degli interessi, per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c. e dell’articolo 9 comma 3 Legge 192/1998, il Giudicante ne ha in primis rilevato la carenza sotto il profilo delle allegazioni. Parte attrice si era infatti limitata a formulare la domanda nelle conclusioni dell’atto introduttivo, senza nulla argomentare nella parte espositiva.
L’estrema genericità delle doglianze non poteva indi che comportarne il rigetto. Né infine l’erroneità delle impostazioni difensive in materia di usura, la genericità delle altre allegazioni difensive proposte in via subordinata e la carenza probatoria, in ordine all’applicazione di interessi contra legem, potevano essere ovviate con lo strumento della consulenza tecnica d’ufficio come invocata dagli attori; la consulenza tecnica d’ufficio non essendo infatti un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non potendo essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative; escluse e da ultimo le nullità contrattuali ipotizzate dagli attori, il magistrato ha quindi respinto anche le richieste volte alla rideterminazione del saldo ed alla ripetizione di somme, delle quali non era stata in alcun modo provata la natura indebita.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI COSTITUISCE UN DIVERSO REGOLAMENTO CONTRATTUALE
L’USURARIETÀ DELLA MORA NON COINVOLGE I CORRISPETTIVI CHE SONO SEMPRE DOVUTI
Ordinanza | Tribunale di Potenza, Giudice Daniela Di Gennaro | 13.03.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-relativa-agli-interessi-moratori-costituisce-un-diverso-regolamento-contrattuale
USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 07.11.2018 | n.21423
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusi-i-moratori-dal-calcolo-del-teg-in-quanto-non-dovuti-al-momento-dellerogazione
USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-il-tegm-maggiorato-di-21-punti-il-tasso-soglia-di-rifermento-degli-interessi-moratori
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