Il costo economico previsto in materia di penale per estinzione anticipata non rileva sull’operazione di finanziamento posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali la cui applicazione non è automatica, bensì dipende dal verificarsi dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo al termine pattuito nel contratto. Inoltre, si tratta di evento alternativo all’inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito. Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
L’ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell’ISC/TAEG e dell’applicabilità, in detti casi, dell’ art.117 TUB.
L’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell’EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. Benché infatti l’entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, è influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi con la sentenza del 1 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca per ottenere l’accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi con specifico riguardo all’indeterminatezza del TAN, del TAEG e del TAE, e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
In merito alla non corretta corrispondenza tra l’ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente, il Tribunale ha specificato che tale indice non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e che, proprio in virtù di tale specifica funzione, non può applicarsi il regime sanzionatorio di cui all’ art. 117 TUB.
Quanto alla lamentata indeterminatezza del tasso d’interesse, determinato in misura variabile con riferimento all’ indice Euribor tre mesi, il Giudice – premessa la lecita determinazione dello stesso “per relationem” laddove il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, come nella specie, oltre ad essere oggettivamente individuabili non siano determinati unilateralmente dalla banca – ha chiarito che l’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell’EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole, trattandosi comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base di dati che si assumono oggettivi.
Quanto, poi, alle possibilità di manipolazioni dell’indice in esame in virtù di accordi tesi a determinare il valore dello stesso, il Tribunale ha chiarito che un’intesa siffatta potrebbe risultare illecita sotto il profilo dell’art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all’intesa illecita, l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, soltanto se e solo nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso, con obbligo a carico dell’attore di fornire la prova che l’istituto di credito convenuto abbia concorso alla manipolazione dei tassi Euribor.
In relazione alle censure mosse in merito all’usurarietà dei tassi applicati al rapporto, il Giudice ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’irrilevanza della cd. “usura sopravvenuta” chiarendo che occorre avere esclusivo riguardo al momento della pattuizione per valutare l’eventuale usurarietà dei tassi applicati.
Ciò posto, quanto all’applicabilità o meno della normativa antiusura agl’interessi moratori e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia, il Tribunale ha richiamato la recente sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con cui è stato chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori ed in questo caso il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, applicando il criterio richiamato dalla Suprema Corte, nei contratti conclusi dal 1/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Peraltro, con la medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento.
Quanto, infine, alla rilevazione attorea per cui il TAEG pattuito risulterebbe superiore al tasso soglia computando anche i costi per l’estinzione anticipata del prestito, il Tribunale ha specificato che tale costo non rileva sull’operazione di finanziamento posto che lo stesso rientra tra gli oneri eventuali la cui applicazione non è automatica, bensì dipende dal verificarsi dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo al termine pattuito nel contratto. Inoltre, si tratta di evento alternativo all’inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha respinto le domande formulate dagli attori, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON RAPPRESENTA UNA REMUNERAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO, BENSÌ IL COSTO DI UNA DIVERSA UTILITÀ CONCESSA AL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 12.03.2021 | n.4476
USURA BANCARIA: la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo TEG
Si violerebbe il principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia | 24.11.2020 | n.2267
Non si applica la sanzione della nullità in caso di divergenza tra quello indicato in contratto e quello applicato
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 29.01.2021 | n.1726
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