Non è corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l’incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”: i costi del finanziamento convenuti per l’ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l’applicazione, in ipotesi di ritardo nell’adempimento, sull’intero importo delle rate scadute.
Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull’intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l’art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell’art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Né ancora è dato considerare nell’ambito del costo del finanziamento l’importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell’utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Laura Centofanti, con la sentenza n. 4476 del 12 marzo 2021, emessa a definizione del giudizio introdotto dal cliente di un Istituto di Credito, che lamentava la supposta usurarietà del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote di pensione stipulato con la Banca.
Due, in estrema sintesi, le doglianze del mutuatario:
- la configurabilità dell’usura contrattuale “moratoria” sulla scorta della teorica sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo; ciò in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull’intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi;
- l’asserita rilevanza, ai fini dell’usura contrattuale, della penale di estinzione anticipata.
Nel rigettare entrambe le doglianze, con articolata motivazione, il Tribunale ha affermato i principi riportati in massima, ormai da intendersi consolidati nel panorama giurisprudenziale di settore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON VA INCLUSA NEL CALCOLO TEG
Si violerebbe il principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia | 24.11.2020 | n.2267
USURA MUTUO: IRRILEVANTE LA SOMMATORIA TRA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ED INTERESSI DI MORA
TALE TESI È ANCORA PIÙ PARADOSSALE DELLA CLASSICA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino | 23.10.2020 | n.3544
Il superamento del tasso soglia va verificato anche con riguardo al tasso d’interesse moratorio
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
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