Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, non possono essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori stante la diversità ontologica e funzionale di tali interessi, posto che, da un lato, i corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, mentre quelli di mora, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase “patologica” del contratto. Gli interessi di mora, pertanto, difettano del carattere di corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p.
In caso di evidente strumentalità della pretesa azionata in giudizio, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie rispetto all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, l’attore deve essere condannato al al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell’oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, dott. Marina Mangosi, con sentenza n. 1892 del 13.06.2017.
Nel caso considerato un mutuatario conveniva in giudizio la banca mutuante lamenetando in particolare l’usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento nonché l’applicazione di interessi anatocistici stante la previsione dell’ammortamento c.d. alla francese.
L’istituto di credito convenuto si costituiva contestando integralmente la domanda attorea evidenziando soprattutto l’erroneità del metodo utilizzato per addivenire alla affermazione del superamento del tasso soglia.
Il Tribunale adito in merito alla denunciata applicazione di interessi usurari, sottolineando che la domanda formulata dall’attrice si fondava sul presupposto che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, dovessero computarsi sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, affermava che tale modalità di calcolo era errata stante la diversità ontologica e funzionale di tali interessi.
Infatti, rilevava che mentre gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase “patologica” del contratto, e quindi difettano del carattere di corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p..
Evidenziava, inoltre, il giudice che la contestazione mossa dal mutuatario risultava essere svolta in via puramente astratta non avendo lo stesso mai allegato di aver pagato in ritardo una o più rate del piano di ammortamento e, quindi, di aver dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.
Inoltre, premettendo che secondo la giurisprudenza di legittimità devono ritenersi usurari gli interessi, anche se inferiori al limite stabilito dalla legge, che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per le operazioni similari risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, nella specie l’attore non avendo fornito alcun elemento dal quale desumere detta circostanza non poteva supplire a tale carenza con una consulenza tecnica che sarebbe stata esplorativa e, pertanto, inammissibile.
Infine, il Giudice riteneva parimenti infondata la doglianza relativa all’asserito anatocismo collegato all’utilizzazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese, atteso che tale forma di ammortamento non produce effetti anatocistici dato che la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva la domanda manifestatamente infondata e per di più basata su allegazioni generiche e, comunque, palesemente contrarie all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, pertanto, oltre che condannare il mutuatario al pagamento delle spese di lite lo condannava a risarcire la Banca del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in via equitativa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN ‘NON TASSO’ O UN ‘TASSO CREATIVO’
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06-10-2015 | n.1297
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
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