Non è corretto sommare il tasso di mora con quello corrispettivo in ragione della diversa natura dei due tassi di interessi, dato che i corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto, mentre gli interessi moratori alla fase patologica dello stesso che ricorre quando il cliente restituisca in ritardo le rate rispetto alle scadenze previste nel piano di ammortamento concordato.
Il tasso soglia pertanto va verificato separatamente per le due categorie di interessi, senza possibilità di cumulo proprio in ragione della diversità ontologia e funzionale degli stessi.
Lo ha stabilito il Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani, con la sentenza n. 38 del 29 gennaio 2019.
Nel caso di specie, un’impresa ha citato in giudizio una banca, lamentando l’illegittimità del contratto di mutuo chirografario per usura ed anatocismo.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutte le doglianze attoree chiedendone il rigetto per la loro palese infondatezza.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha evidenziato che non è stato superato, da parte dell’istituto di credito, il tasso soglia per cui non si configura l’ipotesi di usura.
Invero, tale tasso deve essere verificato separatamente per ciascuna delle due categorie di interessi (moratori e corrispettivi) per cui non è cumulabile.
Il Tribunale ha dato atto dell’esito della CTU la quale ha confermato che non ci sia stata usura originaria del contratto, oggetto di causa, tantomeno usura originaria sul tasso di mora; persino, il cumulo risulterebbe inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento.
Allo stesso modo non risulta esserci stata usura sopravvenuta sugli interessi corrispettivi.
L’Organo giudicante ha ritenuto infondata, altresì, la doglianza relativa alla presunta natura anatocistica degli interessi.
Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che, trattandosi di un contratto successivo al 20 aprile 2000, in applicazione della delibera CICR, è consentito l’anatocismo e che la deroga al suo divieto è stata sottoscritta dal mutuatario e, dunque, dallo stesso espressamente accettata.
Per tali ragioni, la domanda è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese di causa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON PUÒ FONDARSI SU SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SONO TRA LORO ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 15.06.2018 | n.5939
USURA BANCARIA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E GLI INTERESSI MORATORI VANNO ESAMINATI SEPARATAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 10.12.2018 | n.23742
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-illegittima-la-sommatoria-dei-tassi
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno