“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
Nel contratto di mutuo, l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l’automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l’importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti, con l’ordinanza dell’11 maggio 2022.
Nel caso di specie accadeva che una mutuataria proponeva appello avverso la sentenza, emessa il 5 novembre dal Tribunale di Milano, con la quale venivano respinte le domande proposte.
La vicenda controversa traeva origine da un contratto di mutuo stipulato tra l’odierna ricorrente ed una banca, in particolare, con riguardo al predetto contratto, la mutuataria riteneva che esso fosse da ritenersi nullo in quanto prevedeva interessi usurari ed il piano di ammortamento c.d. “alla francese” asseritamente illegittimo.
La Corte, richiamando le pronunce del Giudice di Legittimità, affermava che gli interessi pattuiti all’interno del mutuo non potevano ritenersi usurari in quanto nettamente inferiori al tasso soglia ed anche che la mancata indicazione dell’ISC all’interno del contratto non ne poteva determinare la nullità avendo -quell’indicatore- una funzione meramente informativa.
Inoltre, veniva ribadito come il piano di ammortamento c.d. “alla francese” fosse da ritenersi lecito non comportando né usura né anatocismo.
Il Collegio, riportandosi al percorso motivazionale seguito dal primo giudicante, confermava la sentenza rigettando le domande della ricorrente e la condannava alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Trattasi di voce di costo eventuale volta a indennizzare la Banca mutuante
Sentenza | Tribunale Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta | 19.05.2021 | n.1387
USURA-MUTUO: i costi eventuali non si computano nella determinazione del tasso
Il caso della commissione di estinzione anticipata
Sentenza | Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli | 28.06.2021 | n.1314
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VERIFICATO ANCHE CON RIGUARDO AL TASSO D’INTERESSE MORATORIO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-penale-di-estinzione-anticipata-non-puo-essere-compresa-tra-gli-oneri-rilevanti-ai-fini-del-calcolo-del-teg?swcfpc=1
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