Segnalata dall’avv. Avvocato Barbara Nardelli del foro di Roma
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” od un “TASSO CREATIVO”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario; pertanto, non può farsi discendere il superamento del tasso soglia in base alla mera sommatoria algebrica tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, dovendosi la loro usurarietà valutarsi separatamente.
Non è possibile sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sia superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finendo tale prospettazione per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Il piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale non determina l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe “interesse composto” soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott.ssa Rossella Pegorani con l’ordinanza del 28/06/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca, ed eccependo la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario ancora in essere, lamentava limitatamente a quest’ultimo l’usurarietà degli interessi applicati, invocando la conseguente gratuità del contratto ex art.1815, comma 2, c.c., nonché della creditrice alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso.
In particolare, il ricorrente si doleva dell’usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca richiamando il principio per cui nella determinazione del tasso in concreto applicato dall’Istituto creditizio si tiene conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni, escluse imposte e tasse, affermando la necessità di ricomprendere anche gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata e censurando altresì l’illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Si costituiva in giudizio la Banca mutuante, eccependo l’infondatezza delle avverse pretese di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, in via preliminare, ha ritenuto infondate le doglianza attoree, rilevando la non corretta individuazione del tasso soglia usurario, nonché l’erroneità del calcolo adoperato dal CTP nella verifica dell’usurarietà dei tassi, avendo quest’ultimo operato un’illegittima sommatoria degli interessi corrispettivi con i moratori, spiegando, nel merito, che non può farsi discendere il superamento del tasso soglia in base alla mera sommatoria algebrica tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, dovendosi la loro usurarietà valutarsi separatamente.
Sul punto, il Giudice conformandosi all’orientamento più volte espresso dalla S.C. ha osservato che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria corrispettivi-moratori, atteso che questi ultimi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” od un “TASSO CREATIVO”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
In particolare, il Giudicante ha spiegato che anche a voler prescindere dall’usurarietà del tasso di mora (anche isolatamente considerato) da questo non può farsi discendere la conseguente gratuità del mutuo, dovendo evidenziarsi che l’art.1815, comma 2, c.c. prevede che in caso di pattuizione di interessi usurari “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, e dunque la nullità va limitata alla sola clausola che prevede interessi moratori non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi che continuano ad essere dovuti.
Per ultimo, in riferimento all’asserita illegittimità del piano di ammortamento alla francese, il Tribunale ha escluso che nell’ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale determini l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe “interesse composto” soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via.
In tal senso, il Giudicante ha chiarito che seppur l’ammortamento a rata costante comporta un debito da interessi complessivamente maggiore di quello a rata decrescente (il c.d. ammortamento all’italiana), ciò è dovuto non ad un anatocismo occulto nel piano di rimborso, ma semplicemente alla circostanza che la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto al piano di ammortamento a capitale costante e a rata decrescente, con il quale, d’altro canto, il debitore si troverebbe a pagare, nella prima fase del rapporto, ratei di entità ben maggiore a quelli risultanti dall’ammortamento “alla francese”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca creditrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA
NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG
Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017 |
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON RILEVA AI FINI DELLA L. 108/1996 OVE IL MUTUO RISULTI IN CORSO
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, PER DIFETTO DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA, SE IL CONTRATTO È IN ESSERE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Pres. Massimo Lento | 06.03.2017 |
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO È RILEVANTE SOLO SE EFFETTIVAMENTE APPLICATA
PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo | 23.05.2016 |
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