In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur, pertanto qualora si lamenti l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Non è possibile procedere ad una sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora in quanto aventi natura eterogenea, laddove ai fini della rilevazione dei tassi usurari è necessario utilizzare dati tra loro oggettivamente comparabili sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato; pertanto, pacifico che il vaglio di usurarietà riguardi sia il tasso corrispettivo sia il tasso moratorio concretamente applicati, tale verifica va condotta autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, che esprimono dati non omogenei tra loro.
Stante la diversità ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi, è evidente che i tassi di mora non possono essere raffrontati alle soglie fissate ai sensi della Legge n. 108/96 perché determinate solo con riferimento agli interessi corrispettivi, essendo necessario utilizzare un diverso parametro che, in assenza di un’apposita determinazione legislativa, va identificato nelle soglie determinate con riferimento ai TEGM maggiorati del 2,1%, in conformità alla rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia nel 2002.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi con la sentenza n, 1814 del 24/01/2018.
Nella fattispecie esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca mutuante chiedendo l’accertamento dell’applicazione al rapporto di interessi usurari e, per l’effetto, la declaratoria di gratuità del mutuo.
Si costituiva in giudizio l’intermediario finanziario convenuto chiedendo il rigetto dell’avversa domanda e la condanna dell’attore ex art 96, comma 3 c.p.c..
In merito alle allegazioni attoree il Tribunale rilevava in primo luogo che la domanda proposta era affetta da una totale genericità e carenza di allegazione poiché il cliente aveva omesso di fornire alcuna indicazione analitica dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia laddove invece, ha specificato il Magistrato, qualora si lamenti l’applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura, nonché le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Pertanto il Giudice ha specificato che in assenza di tali indispensabili specificazioni, l’azione è inammissibile in quanto impedisce all’avversario una difesa giudiziale efficace e nel merito rende altresì difficoltoso per il giudice l’apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
In relazione alla dedotta usurarietà del tasso di mora il Giudicante ha poi osservato che, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, sebbene sia configurabile l’usura anche con riferimento agli interessi moratori, non è possibile operare una sommatoria degli stessi con gli interessi corrispettivi, in considerazione tanto della diversa funzione svolta dalle due tipologie di interessi, quanto della diversa disciplina loro applicabile, ed in ultimo in quanto le due figure si pongono in rapporto di alternatività; pertanto è necessario effettuare tale verifica autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, che esprimono dati non omogenei tra loro.
Da tanto discende altresì, continua il Magistrato, che il parametro di riferimento per i tassi moratori non può dunque essere quello delle soglie fissate ai sensi della Legge n. 108/96 perché questo vorrebbe dire confrontare tassi non omogenei dunque, in assenza di un parametro legislativo specifico, appare equo utilizzare il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Quanto, infine, alla richiesta condanna dell’attrice ex art 96, comma 3 c.p.c., il Tribunale, pur in assenza della sussistenza del presupposto soggettivo della soccombenza totale della parte, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda proposta dalla Banca in considerazione mancata dimostrazione del danno in concreto subito dalla stessa.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice ha rigettato integralmente la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORI
LA MORA È DESTINATA A SOSTITUIRSI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo | 13.11.2017 | n.832
USURA: ERRATA SOMMATORIA TASSI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
I RITARDI SALTUARI NON FANNO AUMENTARE IL TASSO ONNICOMPRENSIVO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili | 07.11.2017 | n.11181
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