La necessità di un’omogeneità tra i dati di riferimento nella rilevazione del superamento del tasso-soglia è essenziale ai fini dell’usura per cui il limite stabilito della legge per gli interessi di corrispettivi non vale per la determinzione degli interessi moratori.
Criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usuararietà del tasso di interesse di mora utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d’Italia in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei.
L’utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso quello utilizzato dalla Banca d’Italia per rilevare il tasso effettivo globale medio condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
Per la valutazione dell’usurarietà degli interessi di mora, deve utilizzarsi la seguente formula: Interessi moratori = (TEGM corrispettivi + 2,1%)+maggiorazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palmi, Dott. Luca Coppola, con sentenza n.292 del 05.04.2017.
E’accaduto che un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante, lamentando l’usurarietà originaria, sia oggettiva che soggettiva, del contratto di mutuo ipotecario chiedendo che lo stesso fosse dichiarato a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente condanna dell’istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda evidenziando che i tassi convenzionalmente pattuiti non superavano il tasso soglia al momento della pattuizione, escludendo, inoltre, che nell’ipotesi di specie potesse riscontrarsi usura soggettiva.
Il giudice adito, in merito alla lamentata usura oggettiva rilevava che secondo pacifica giurisprudenza, non fosse possibile, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, operare un raffronto fra quest’ultimo e la percentuale derivante dalla sommatoria in astratto di interessi corrispettivi ed interessi moratori, ritenendo, inoltre, che, nella valutazione dell’usurarietà degli interessi di mora, dovesse seguirsi l’indirizzo che tiene conto del tasso soglia calcolato sul TEGM per quelli corrispettivi + il 2,1%, mentre non potesse aderirsi all’opposta tesi che ritiene possibile rapportare gli interessi moratori al medesimo tasso-soglia utilizzato per i corrispettivi, posto che dal marzo del 2003 i decreti ministeriali con i quali viene determinato il TEGM, danno conto della circostanza che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
Al fine di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse riteneva, pertanto, che dovesse essere utilizzata la stessa metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d’Italia , in quanto il raffronto doveva realizzarsi tra dati omogenei, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
In relazione all’usura soggettiva riteneva, infine, generiche le allegazioni contenute nell’atto di citazione, e rilevava la mancanza di prova in ordine alla sproporzione rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità od alla condizione di difficoltà economica o finanziaria.
Alla luce di tale ragionamento rigettava la domanda del mutuatario, con condanna al pagamento delle spese di lite.
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
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