In caso di piano di ammortamento alla francese non opera la formula della c.d. capitalizzazione composta degli interessi e non si verifica alcun fenomeno di anatocismo nascosto degli interessi. Sebbene da un punto di vista di matematica finanziaria gli interessi vengano imputati nel corso dell’anno a capitale, non si verifica l’effetto vietato dal legislatore, poiché gli interessi dovuti non producono al loro volta interessi passivi. Questi ultimi infatti sono calcolati esclusivamente su capitale finanziato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, con la sentenza n. 95 del 19.03.2019.
Un contraente aveva convenuto in giudizio la Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità del sistema di calcolo c.d. alla francese del piano di ammortamento di rimborso rateale perché produttivo di effetti anatocistici, nonché per indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi. L’istituto di credito si costituiva in giudizio la Banca che ha rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di parte attrice.
Il Giudice ha ritenuto infondata la domanda attorea, rigettandola e condannando il contraente a rifondere le spese processuali.
L’Organo Giudicante ha ribadito che, in caso di piano di ammortamento alla francese, non opera la formula della c.d. capitalizzazione composta degli interessi e non si verifica alcun fenomeno di anatocismo nascosto degli interessi. Questo perché, per la conversione del tasso annuale in quello infrannuale, seguendo le istruzioni della Banca d’Italia relative al principio di equivalenza dei tassi, basta dividere il TAN (tasso annuo nominale) per il numero di rate da pagare nell’anno. Risulta pertanto che tra il TAN previsto in contratto ed il TAE (tasso annuo effettivo) vi è, dunque, assoluta coincidenza.
Tuttavia, quello prospettato dal Tribunale di Isernia non è l’unico orientamento offerto in materia. Un’altra e differente interpretazione di parte della dottrina, invece, ritiene che ricorre una ipotesi di capitalizzazione composta degli interessi che determina, in base alle istruzioni della Banca d’Italia, la necessità di applicare una diversa formula di calcolo del tasso infrannuale. Sotto questo profilo, il tasso infrannuale non coincide con il TAN diviso per in numero di rate, ma con un tasso superiore, frutto della applicazione di una formula di equivalenza intertemporale che tiene conto del vantaggio conseguito dalla banca nell’ottenere il rimborso delle rate non annualmente, ma in maniera anticipata. Pertanto, in tali casi tra TAN e TAE non può esservi coincidenza, ma anzi il TAE è sempre superiore al TAN indicato in contratto.
Nel caso di specie, però, la mancata specificazione del TAE in contratto di certo non rientra nelle ipotesi previste dall’ordinamento quali causa di nullità, né può ritenersi che, in presenza di tutte le altre condizioni economiche pattuite in contratto, abbia reso il tasso corrispettivo indeterminato o indeterminabile in violazione dell’art. 1346 c.c..
La sentenza in esame si sofferma poi anche sull’indeterminatezza del tasso di interesse. Nello specifico, il Giudice ha ritenuto infondata la domanda, ritenendo di escludere un effetto anatocistico, in quanto le condizioni economiche risultano essere state pattuite per iscritto, non vi è stato rinvio agli usi di piazza, né a previsioni negoziali peggiorative per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, il tasso di interesse, anche se variabile, è stato indicizzato in base ad un dato oggettivo e predeterminato ed il TAEG/ISC, quale indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente è stato puntualmente indicato in contratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
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