ISSN 2385-1376
Testo massima
L’indagine sull’usurarietà del finanziamento non può muovere dalla premessa – non condivisibile – di confondere l’interesse corrispettivo e quello moratorio come se si trattasse di un interesse unitario.
Solo muovendo dalla pattuizione originaria dei singoli e distinti tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – potrà verificarsi l’eventuale usurarietà sopravvenuta generata dalla loro applicazione congiunta rispetto alla durata del rapporto (e solo allora sarà possibile analizzare gli effetti giuridici di tale eventuale usurarietà).
E’ quanto statuito dal Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Istruttore Dott. Filippo Lo Presti, con ordinanza n. 393 del 13/08/2014.
Nel caso di specie, gli attori, con atto di citazione ritualmente notificato, avevano proposto opposizione avverso l’atto di precetto chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ed eccependo nel merito – quale unico motivo di doglianza – la nullità e l’inefficacia del precetto di pagamento, e ciò in considerazione della usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 12/04/2006 perché superiore rispetto al tasso soglia individuato dalla Banca d’Italia per il periodo di riferimento.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli opponenti, nel libello introduttivo formulato ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c., avevano domandato al Giudice adito di accertare il superamento del tasso soglia stabilito ai sensi della Legge n. 108/1996, con richiesta di condanna della banca alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti dalla parte mutataria e/o imputando gli stessi a capitale.
Costituitasi in giudizio, la banca opposta aveva contestato l’assunto degli attori, rilevando l’infondatezza del parametro impiegato dagli opponenti al fine determinare l’usurarietà dell’interesse praticato dalla mutuante, id est la somma algebrica tra il tasso dell’interesse corrispettivo e quello dell’interesse moratorio.
Ciò posto, il Giudice saccense ha preliminarmente chiarito che nel mutuo c.d. ad ammortamento scalare, le rate presentano una struttura composita essendo costituite da una quota interessi e da una quota capitale e quest’ultima è destinata a crescere in maniera graduale, a differenza della quota interessi – inizialmente più consistente – che invece diminuisce progressivamente, senza che tale fenomeno determini tuttavia una capitalizzazione originaria degli interessi corrispettivi che, infatti, conservano immutata la loro funzione.
Ebbene, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice, allorché la banca applica l’interesse di mora a seguito dell’inadempimento della parte mutuataria, l’indagine sull’usurarietà del finanziamento deve muovere necessariamente dall’originaria ed autonoma pattuizione dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio, che presentano differenze strutturali e funzionali che non possono essere disattese.
Infatti, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l’ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio.
E’ anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall’altro: la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l’incertezza relativa al momento della solutio, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di interessi.
Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l’art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile.
Tanto chiarito, il Tribunale ha aggiunto che, giacché l’interesse moratorio espleta una finalità sanzionatoria – e siccome la mora al momento di stipula del rapporto non costituisce affatto una evenienza certa, ma anzi scongiurabile – sarebbe del tutto irragionevole sostenere che la semplice pattuizione dell’interesse moratorio, applicabile sull’intera rata composta solamente nell’ipotesi di sopravvenuto inadempimento del mutuatario, ne implichi l’originaria usurarietà.
In conclusione, alla stregua dell’esegesi offerta dal Giudicante, al fine di provare l’avvenuto superamento del tasso soglia stabilito dalla legge anti-usura, sarebbe errato addivenire ad una semplicistica sommatoria dei valori pattuiti per gli interessi corrispettivi e per quelli di mora.
In considerazione dei rilievi testè evidenziati, il Tribunale ha rigettato l’istanza dei debitori di sospendere cautelativamente l’innesco della procedura esecutiva.
IL COMMENTO
Si consolida, in tal guisa, l’indirizzo giurisprudenziale che ha più volte evidenziato l’erroneità del criterio del mero cumulo matematico degli interessi moratori con quelli convenzionali, stante che per verificare il superamento del tasso soglia gli interessi di mora non si devono sommare a quelli corrispettivi. Simili astratte operazioni aritmetiche si confermano, quindi, errate ed antigiuridiche.
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USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA
USURA BANCARIA: ANCORA UN “NO” ALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI!
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON SI SOMMANO A QUELLI CORRISPETTIVI NELLA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ OGGETTIVA
USURA BANCARIA: IRRAZIONALE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON QUELLI CORRISPETTIVI
USURA BANCARIA: NATURA SOSTITUTIVA E NON ADDITIVA DEL TASSO DI MORA
USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI
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