Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la disciplina in materia di usura si estende anche agli interessi moratori .Tuttavia, è ormai pacifico che non si possano cumulare interessi corrispettivi e moratori, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale: da un lato, i primi remunerano la messa a disposizione di una data somma da parte del mutuante e si applicano solo al capitale a scadere ai sensi dell’art. 1282 c.c.; dall’altro, i secondi rimborsano il danno subito dal mutuante a causa del ritardo nella restituzione e si applicano invece al debito ormai scaduto, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro nella sentenza n. 7632 del 21.09.2021.
In particolare, nel caso in esame i clienti convenivano in giudizio la banca perché venisse dichiarata la nullità del contratto di mutuo con la stessa stipulato.
Sul punto, si specifica che il Legislatore del 1996 ha qualificato l’usura in termini oggettivi, collegandola ad un tasso-soglia e prevedendo, per gli interessi moratori, che l’identificazione del tasso usurario avvenisse attraverso un tasso medio statisticamente rilevato, sempre in maniera oggettiva, al fine di tutelare il debitore limitando le valutazioni discrezionali.
E infatti, il principio di simmetria evocato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020 può dirsi rispettato solo con il ricordo ai canoni oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale che indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali: il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente– può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
Nei più recenti decreti ministeriali, il tasso-soglia è individuato mediante l’aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
Pertanto, la mancata indicazione, nell’ambito del t.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati, non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali ove essi contengano una rilevazione statistica. Se i decreti non recano neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato. Per i contratti conclusi dall’1.4.2003 (data di entrata in vigore del d.m. 25.3.2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora” si determina quindi sommando al t.e.g.m. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei dd.mm.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempre vigente.
Tuttavia, qualora l’interesse di mora sia usurario, il mutuo non è mai gratuito se l’interesse corrispettivo risult lecitamente pattuito , e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi.
Nel caso all’attenzione del tribunale, deve escludersi comunque che al momento della pattuizione il tasso di mora avesse carattere usurario, essendo inferiore al tasso soglia calcolato secondo tale formula.
Per tale ragione, il giudice rigettava la domanda di parte attrice, con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario
Formula (tegm) + 2,1% (magg. media B.I.)+ 50% (magg. ex art. 2, L.108/1996)
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo | 09.03.2021 | n.171
USURA: la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori è del tutto errata
Il primo tasso è riferito all’intero capitale di credito mentre il secondo è riferito alla rata e/o al capitale scaduto
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
Pur avendo entrambi l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi | 07.12.2020 | n.906
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