Ai fini del calcolo della soglia del tasso usura non è possibile cumulare i tassi di interessi corrispettivi e quelli moratori in ragione del fatto che gli stessi sono destinati a non concorrere mai, atteso che, sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all’interesse corrispettivo.
L’art. 644 c.p., come descritto dall’art. 1 della legge 108/96, si riferisce esclusivamente ad interessi “corrispettivi” e quindi, non include gli oneri risarcitori.
Quando il superamento del tasso soglia riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
L’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, non comporta la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari, tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s’applica comunque quello corrispettivo o legale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini con sentenza n. 9672 del 05.09.2016.
Nella fattispecie in esame, una società ed i suoi fideiussori adivano il Tribunale per sentir revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca opposta, lamentando la violazione della legge in materia di usura, atteso che l’istituto di credito aveva applicato interessi accessori al contratto di mutuo, superiori alla soglia consentita.
La Banca si costituiva contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice sottolineava che la tesi degli opponenti sul superamento del tasso soglia, fondata sulla somma del tasso corrispettivo con quello moratorio, non potesse trovare accoglimento data la diversa natura e funzione degli stessi.
Spiegava, infatti, che i predetti tassi, hanno natura e funzione diversa e pertanto, non possono essere sommati, in quanto i moratori sono previsti per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto, come nel caso del mutuo, una somma di denaro, e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l’inadempimento ha prodotto al creditore, mentre i corrispettivi costituiscono il costo della concessione del mutuo, ovvero per la disponibilità del denaro.
Inoltre, il giudicante sottolineava, come sia l’art. 644 c.p. sia le istruzioni della vigilanza per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge usura, avessero ad oggetto esclusivamente i corrispettivi escludendo i moratori, e che l’usurarietà della pattuizione, dovesse essere valutata nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, e non al momento del pagamento.
Di conseguenza, a differenza degli interessi corrispettivi, quelli interessi moratori, pur se pattuiti, riguardano un momento diverso, successivo e solo eventuale rispetto al contratto, ossia a quello dell’inadempimento e quindi, la diversa natura e funzione degli stessi, comporta la necessità di isolare le singole clausole del regolamento contrattuale, nonché di riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni, uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate ed uno solo eventuale.
Affermava, pertanto, che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto non può pregiudicare la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia dello stesso, quindi, se gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.
Alla luce di tali considerazioni concludeva che nei casi in cui il superamento del tasso soglia ha ad oggetto solo gli interessi moratori, la nullità prevista dall’art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i moratori senza far venir meno l’obbligo di corrispondere i corrispettivi convenzionalmente pattuiti intra soglia.
Nella specie riteneva, pertanto, infondata l’opposizione atteso che non erano stati indicati gli asseriti periodi temporali in cui sarebbe stata violata la legge ed il tasso di sforamento, nè tantomeno erano stati prodotti i singoli i decreti ministeriali in ordine alla determinazione del tasso soglia, esistente al momento dell’inadempimento.
Per tali ragioni il Tribunale ha respinto l’opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
SEMPRE DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE IN IPOTESI DI POTENZIALE USURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
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