Non è corretto ricomprendere nella determinazione del TEG, genericamente, tutti i costi legati al finanziamento, in quanto per la determinazione dello stesso e del tasso soglia antiusura è necessario attenersi alle indicazioni della Banca d’Italia.
Ciò che rileva maggiormente ai fini della valutazione di validità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi è che tale modalità di calcolo sia prevista sia dal lato attivo che da quello passivo. Va verificato che il contratto inter partes preveda la contabilizzazione trimestrale senza limitazioni ad una sola parte e quindi con riferimento sia agli interessi attivi sia a quelli passivi. In tale modo risulta rispettato il disposto della delibera CICR del 9.2.2000 che richiede appunto la reciprocità della capitalizzazione degli interessi ai fini della validità della clausola anatocistica.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Trento, Pres. Bazzo – Rel. Erlicher con la sentenza n. 294 del 21 novembre 2019.
Nella vicenda esaminata una società correntista proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento che aveva rigettato le domande della stessa proposte nei confronti della Banca in virtù dell’inesistenza di interessi di carattere usurario e di pattuizioni che legittimamente consentivano la capitalizzazione degli interessi nel rapporto di conto corrente dedotto in giudizio.
L’appellante lamentava in particolare che occorreva considerare, ai fini del calcolo del TEG, tutti i costi del finanziamento, nonchè l’illegittima applicazione dell’anatocismo.
Si costituiva in appello la Banca, contestando l’altrui pretesa e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il Collegio ha rilevato che, in riferimento alle censure mosse in punto d’usura, non è corretto ricomprendere nella determinazione del TEG, genericamente, tutti i costi legati al finanziamento, e che correttamente il giudice di prime cure aveva recepito le risultanze della CTU la quale, in applicazione delle istruzioni della Banca d’Italia aveva escluso che con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, l’Istituto di credito avesse applicato interessi usurari.
In merito alla capitalizzazione operata dalla Banca, la Corte ha evidenziato che la stessa deve ritenersi legittima laddove il contratto, come nella specie, preveda la contabilizzazione trimestrale con riferimento sia agli interessi attivi sia a quelli passivi, in quanto in tal modo risulta rispettato il disposto della delibera CICR del 9.2.2000 che richiede appunto la reciprocità della capitalizzazione degli interessi ai fini della validità della clausola anatocistica.
In ragione di tali rilievi, la Corte d’Appello di Trento ha rigettato l’impugnazione proposta dalla correntista, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contribuiti pubblicati in Rivista:
RISPONDONO ALL’ESIGENZA DI AVERE A DISPOSIZIONE DATI OMOGENEI AL FINE DI POTERLI RAFFRONTARE E HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.04.2019 | n.333
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
RISPONDONO ALLA ELEMENTARE ESIGENZA LOGICA DI AVERE A DISPOSIZIONE DATI OMOGENEI DA RAFFRONTARE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 03.10.2018 | n.1211
CLAUSOLE ANATOCISTICHE LEGITTIME SE STIPULATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA CICR 30.06.2000
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 04.12.2018 | n.1488
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