Gli interessi corrispettivi e quelli moratori, differiscono nella fonte, individuandosi invero la stessa nel contratto – per i primi – e nel contratto e nell’inadempimento, atteso il vano decorso del tempo, per i secondi; gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono palesemente “disomogenei”, in quanto i primi remunerano un capitale, mentre i secondi concretano un risarcimento del danno per inadempimento (assoluto e solo temporaneo) e la relativa funzione e assimilabile a quella della clausola penale/ essi sono evidentemente alternativi tra loro, essendo i primi necessari ed i secondi solo eventuali; i capitali di riferimento ed i correlati parametri contabili sono distinti e tra loro incompatibili; i primi hanno rilievo nello sviluppo fisiologico del contratto di mutuo, i secondi invece operano, in concreto ed effettivamente – in alternativa ai primi – solo nel momento della “patologia” del rapporto, ove cioè si verifichi inadempimento.
In definitiva non può ritenersi legittimo, al fine della verifica del rispetto della legge 108/1996, operare la sommatoria del tasso concernente gli interessi corrispettivi con quello riguardante gli interessi di mora.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Genoviva – Rel. Scisci con la sentenza n. 353 del 26 giugno 2019.
Nella vicenda esaminata una Banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che, in un giudizio di opposizione al precetto, l’aveva condannata a rifondere all’azienda mutuataria la somma di € 33.752,34 in ragione dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi applicati al rapporto i quali, cumulativamente considerati, eccedevano la soglia-usura.
Con unico motivo di gravame la Banca lamentava l’erroneità della pronuncia del Tribunale per aver considerato cumulabili gli interessi di mora e quelli corrispettivi i quali, di per sé soli considerati erano pienamente intra-soglia e chiedeva, in riforma della sentenza di prime cure, di accertarsi il debito della mutuataria nella complessiva somma di € 517.065,39.
La Corte, nel condividere le argomentazioni dell’appellata ha specificato che non può ritenersi legittimo operare la sommatoria del tasso concernente gli interessi corrispettivi con quello riguardante gli interessi di mora i quanto le due tipologie di interessi differiscono nella fonte in quanto i primi hanno rilievo nello sviluppo fisiologico del contratto di mutuo, i secondi invece operano, in concreto ed effettivamente – in alternativa ai primi – solo nel momento della “patologia” del rapporto, ove cioè si verifichi inadempimento.
In ragione di tali rilievi, la Corte ha accolto l’appello e in riforma della gravata sentenza, ha rigettato l’opposizione al precetto condannando la mutuataria al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEVE POSTULARE L’OMOGENEITÀ DEI CRITERI DI RILEVAZIONE DI ENTRAMBI I TASSI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi | 15.04.2021 | n.654
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
IL FENOMENO NON DETERMINA IL TRAVALICAMENTO DEL TASSO SOGLIA, NON DOVENDOSI CONFONDERE USURA ED ANATOCISMO
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi | 20.05.2020 | n.112
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