La sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
L’inammissibilità di un cumulo tra le due tipologie di interessi discende inoltre dalla differente natura dei due tassi, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento; posto dunque che tali percentuali si applicano a grandezze diverse, la loro somma condurrebbe ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.
È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata.
La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi con la sentenza n. 220 del 11.01.2018.
Nella fattispecie in disamina, un mutuatario conveniva in giudizio una Banca mutuante deducendo che la somma tra il tasso effettivo ed il tasso di mora nominale fosse superiore al tasso soglia rilevato al momento della stipulazione del contratto, instando per la declaratoria di gratuità del mutuo e per la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che l’operazione di sommatoria fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si cumulano due entità tra loro eterogenee, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento.
I due tassi, inoltre, si riferiscono a due basi di calcolo differenti, posto che il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza; ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale di tali tassi, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse e la loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.
Altrettanto infondata, chiarisce il Magistrato, è la pretesa di determinare una sorta di tasso effettivo di mora (cd. TEMO), in quanto la formula per il calcolo del TAEG, esprimendo su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, è riferita al momento della pattuizione e richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare, conoscenza che non è ovviamente possibile acquisire in relazione agli interessi di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata.
Da tanto deriva che la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Del pari, continua il Giudice, è del tutto arbitraria la determinazione del TEMO ipotizzando un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale e calcolando il relativo TAEG includendo anche la mora così maturata e pagata, in quanto in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell’ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora con la conseguenza che la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario.
Conclude quindi il Tribunale che non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora, posto che nell’attuale assetto normativo un simile valore non è normato, né rilevato.
Sulla scorta di tali rilievi il Giudice si è pronunciato per l’integrale rigetto delle domande attoree con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: ERRATA SOMMATORIA TASSI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
I RITARDI SALTUARI NON FANNO AUMENTARE IL TASSO ONNICOMPRENSIVO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili | 07.11.2017 | n.11181
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