Ai fini del calcolo della soglia del c.d. tasso usura, non è possibile cumulare i tassi — nominali — convenuti a titolo di interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto interessi corrispettivi ed interessi moratori sono destinati a non concorrere mai e ciò in quanto, sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all’interesse corrispettivo.
Gli interessi moratori debbano rispettare la soglia di usura – specificamente – per essi calcolata, tramite aggiunta di una determinata maggiorazione al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi (TEGM -+-2,1%).
La penale di estinzione non ha carattere di attualità al momento della conclusione del contratto, risultandone l’applicazione meramente eventuale e dipendente da un fatto del mutuatario, pertanto la stessa non va inserita tra gli oneri previsti ai fini del calcolo del TSU.
Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, sentenza n. 832 del 13.11.2017
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS/2014 del R.G. Trib. in data 22.7.2014.
PROMOSSA
Da
MUTUATARIO
attore
contro
BANCA MUTUANTE SPA
convenuta
avente per oggetto: mutuo.
trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.6.2017 nella quale le parti hanno formulato le seguenti:
CONCLUSIONI:
per l’attore: come da atto di citazione e pertanto “NEL MERITO piaccia all’Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale, contruriis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui determina la corresponsione degli interessi, attesa la sua evidente usurarietà ab origine;
- accertare e dichiarare che il mutuo oneroso stipulato il 02.03.2004 sia da considerarsi un prestito a titolo gratuito ex art. 1815 comma II c.c.;
- accertare che alla data del 30.11.2013 il mutuatario aveva corrisposto per capitale ed interessi non dovuti l’importo di E. 92.087,57, che rispetto al capitale erogato il debito residuo era quindi di C. 67.912,43, in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all’attore per l’avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
- dichiarare che l’attore è rimesso in termini e possa adempiere ratealmente il pagamento del capitale residuo
- accertare e rideterminare la nuova rata mensile in E. 369,09 per il pagamento del solo capitale da corrispondersi in un numero di rate pari al piano di ammortamento contrattualmente programmato.
NEL MERITO IN VIA ALTERNATIVA: piaccia all’Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale, contrariis reiectis
- dichiarare nulla la clausola n.5 del contratto di mutuo di determinazione degli interessi, perché in violazione degli artt. 1346 — 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
- dichiararsi nullo il piano di ammortamento allegato al contratto;
- dichiararsi che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli indicati, in via alternativa, nella clausola n.5 del contratto e per l’effetto ·dichiararsi che la clausola nulla di determinazione degli interessi è sostituita ai sensi del secondo comma dell’art. 1419, con applicazione al rapporto di mutuo del tasso legale degli interessi di cui all’art. 1284;
- condannarsi la convenuta alla restituzione di quanto dagli attori versato, in applicazione delle clausole nulle, in eccesso rispetto a quanto dovuto secondo un piano di ammortamento da ricostruirsi con applicazione del tasso legale su quote capitali costanti, in relazione alle rate mensili scadute ed a scadere, ferme la durata e la cadenza della rata negozialmente prevista. Spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali ed accessori interamente rifusi”;
per la convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni e pertanto “Nel merito, in via principale: rigettare le domande attorce, siccome infondate in fatto cd in diritto. Spese del presente giudizio interamente rifuse.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATRIO citava in giudizio BANCA SPA al fine di sentir dichiarare “la nullità del contratto di mutuo fra le stesse intercorse, nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi, attesa la sua evidente usurarietà ab origine.”
Più precisamente, in data 2.3.2004, avanti al notaio OMISSIS, le parti stipulavano contratto di mutuo, in ragione del quale l’istituto di credito mutuava al MUTUATARIO l’importo di € 160.000,00, da restituirsi in 25 anni mediante il pagamento di rate mensili con ammortamento secondo il metodo “alla francese” e al tasso di interesse variabile convenzionale iniziale del 3,17%; le parti altresì convenivano che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto avrebbe prodotto dal giorno della scadenza mensile interessi di mora pari al 3.92% (0.75 punti in più del tasso iniziale convenzionale).
Rappresentava parte attrice, in primo luogo, che BANCA SPA avrebbe applicato ab origine interessi superiori al tasso soglia, alla data della convenzione, derivando il superamento del limite usurario dal cumulo del tasso di interesse corrispettivo iniziale (3,17%) e del tasso di mora pattuito (3,92%) ed, in secondo luogo, che il piano di ammortamento “alla francese” risulterebbe nullo ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., comportando il pagamento di interessi con tasso più elevato rispetto a quello contrattualizzato, e prevedendo indebitamente l’applicazione di un interesse composto anziché semplice. A sostegno delle predette asserzioni parte attrice depositava perizia econometrica asseverata.
Con comparsa di data 16.1.2015, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto da controparte ed instando, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con l’espletamento di C.T.U. contabile, oltreché con l’acquisizione della documentazione offerta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23.6.2017 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Le domande attoree sono infondate.
L’attore lamenta l’usurarietà del tasso d’interesse applicato al rapporto di mutuo dallo stesso intrattenuto con la Banca convenuta, deducendo che nel calcolo del TAEG si sarebbe dovuto tener conto anche degli interessi di mora, atteso che la clausola contenuta all’art. 5 del contratto di mutuo prevede espressamente che “in caso di ritardo nel pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 0,75 punti in ragione dell’anno” e dunque – asseritamente – sulla rata formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi.
A sostegno delle proprie asserzioni, parte attrice cita le pronunce più recenti della Suprema Corte di Cassazione (in particolar modo la sentenza n. 350/2013), con le quali si è sancita la necessità di calcolare il tasso usurario sulla scorta anche di quanto convenuto a titolo di interessi moratori.
Occorre preliminarmente, per chiarezza espositiva, rilevare che, ai fini del calcolo della soglia del c.d. tasso usura, non è possibile cumulare i tassi — nominali — convenuti a titolo di interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto interessi corrispettivi ed interessi moratori sono destinati a non concorrere mai e ciò in quanto, sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all’interesse corrispettivo.
Tale assunto risulta, altresì, confermato dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013, la quale ha affermato il principio, in questa sede ribadito, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori“. Nel condividere tale argomentazione, si afferma – pacificamente – che, ove il tasso moratorio risulti pattuito sì da superare il tasso soglia usura (TSU), rilevato all’epoca di stipulazione del contratto o successivamente, la relativa pattuizione sia inficiata da nullità.
Ciò implica esclusivamente la necessità che anche gli interessi moratori debbano rispettare la soglia di usura – specificamente – per essi calcolata, tramite aggiunta di una determinata maggiorazione al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi (Trib. Milano 3.12.2014 in merito all’applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso soglia calcolato sul TEGM -+- 2,1%) ovvero avendo riguardo al medesimo tasso soglia previsto per i corrispettivi (Trib. Torino 14.5.2015).
Alla luce dei sopraesposti principi, nel caso di specie appare di tutta evidenza (espressamente l’art. 5 del contratto di mutuo, in atti) l’incidenza del tasso di mora non già sull’intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d’interessi compresa nella rata rimasta impagata; ciò implicando la fallacia della tesi della sommatoria (dei valori nominali) tra le due categorie di interessi propugnata da parte attrice, in quanto contraria alla previsione pattizia.
I sopraesposti assunti trovano puntuale riscontro nella disposta consulenza tecnica d’ufficio, alle cui conclusioni si ritiene di dover aderire, stante la logica coerenza dell’elaborato; più precisamente la stessa ha consentito di determinare:
– ipotesi A): il mancato superamento del tasso soglia stabilito dalla L. 108/96, considerando il tasso effettivo globale annuo praticato dalla Banca al momento della conclusione del contratto e considerando solo gli interessi corrispettivi, le remunerazioni e gli oneri certi indicati in contratto;
ipotesi B): il mancato superamento del tasso soglia stabilito dalla L. 108/96, considerando il tasso effettivo globale annuo praticato dalla Banca al momento della conclusione del contratto, presumendo l’inadempimento alle scadenze pattuite del pagamento di tutte le rate di rimborso e pagamento periodico dei soli interessi di mora (c.d. worst case).
Irrilevante deve considerarsi, per le ragioni nel prosieguo esposte, l’ipotesi C) ove la verifica del superamento del tasso soglia è stata condotta ipotizzando l’ulteriore “scenario peggiore” in cui la banca avesse a dichiarare in danno del mutuatario la decadenza del beneficio del termine, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato delle condizioni generali del contratto e degli art. 2 e 3 del contratto di mutuo, con conseguente applicazione della clausola penale.
Sul punto appare opportuno osservare che la penale non ha carattere di attualità al momento della conclusione del contratto, risultandone l’applicazione meramente eventuale e dipendente da un fatto del mutuatario.
Con riferimento a questione diversa ma analoga quanto al principio indagato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che criteri di coerenza logico-giuridica impongono di scrutinare l’usurarietà del tasso di interessi utilizzando la medesima metodologia fatta propria dalle Istruzioni della Banca d’Italia, dovendosi il raffronto necessariamente svolgersi fra dati omogenei, pena il conseguimento di risultati iniqui ed incoerenti a causa della disomogeneità dei dati considerati (v. Cass., sent. n. 12965/2016).
Anche a considerare che l’esclusione dalla rilevazione statistica (TEGM) di costi inerenti non implichi di necessità anche la loro esclusione dalla verifica di usura ex art. 644 co. 4 c.p., e ciò in quanto la norma attribuisce rilevanza alla sola promessa, si ritiene condivisibile l’orientamento espresso, anche recentemente, dal Tribunale di Torino (sent. n. 13.9.2017) alla luce del quale, nei finanziamenti a rimborso graduale, di cui è figura paradigmatica il mutuo, la “promessa” genera un debito di interessi corrispettivi relativamente certo, sia pure a esigibilità differita secondo le scadenze del piano di rimborso, e di effettivo impatto economico sul costo del credito, conformemente al programma negoziale, con la conseguenza che “per essere rilevante, dunque, anche l’onere eventuale deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corrispettivi, e non semplicemente possibile e per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità“, quantomeno potenziale.
Orbene nel caso di specie tale scenario, ipotizzato dal C.T.U., per mere ragioni di completezza espositiva, deve ritenersi concretizzante un’ipotesi assolutamente astratta ed irrealizzata.
Parte attrice si duole altresì dell’indeterminatezza delle condizioni contrattuali in relazione sia al piano di ammortamento alla francese sia alle clausole determinanti l’interesse applicato.
Orbene, sul punto, si ribadisce che innanzitutto dev’essere escluso, sulla base dei dati documentali in atti, che l’applicazione del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” abbia generato alcun anatocismo ex art. 1283 c.c., risultando all’evidenza il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall’interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito.
In tal modo, l’interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene scisso dal capitale, quest’ultimo solo, per sua natura, produttivo di interessi. Una volta che [interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione d’interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è del tutto preclusa.
Altresì sul punto si riportano, in conclusione, le considerazioni svolte dal c.t.u., a mente delle quali “la banca ha sempre applicato tassi di interessi conformi alle previsioni negoziali e adottato il piano di ammortamento francese previsto dalle medesime”.
In tal senso – da ultimo Cass. Civ. n. 11400/2014 – è stato osservato, ulteriormente, che l’art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000 consente, se contrattualmente pattuito, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante corresponsione di rate a scadenza predefinita, in caso di inadempimento del debitore, che l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata possa produrre interessi alla scadenza e sino all’effettivo soddisfo, non ostandovi gli artt. 1283 e 1284 c.c.
Quanto poi all’asserita indeterminatezza dell’oggetto del contratto, la corrispondente nullità del contratto non può ritenersi sussistente, stante la completezza e l’univocità delle pattuizioni contenute nel contratto depositato.
Ne consegue l’integrale rigetto delle domande attoree, formulate in via principale e in via alternativa.
Le spese di lite sono liquidate, secondo soccombenza, in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14.
Anche le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa definitivamente pronunciando nella causa n. OMISSIS/2014 R.G., così decide:
1) rigetta le domande proposte da MUTUATRIO nei confronti di BANCA MUTUANTE;
2) condanna MUTUATARIO alla rifusione in favore di BANCA MUTUANTE delle spese di lite, che liquida nell’importo complessivo di euro 4.8121,14, di cui E 121,14 a titolo di anticipazioni e spese esenti documentate ed € 4.800.00 a titolo di compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa 4% ed Iva se ed in quanto dovuta per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le già liquidate spese di C.T.U.
Così deciso in Pordenone, 6/11/2017
Il Giudice
Dr. Francesco Petrucco Toffolo
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno