Procedimento patrocinato dall’Avv. Francesco Accardi e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
Pur avendo gli interessi corrispettivi e moratori l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Né possono ritenersi ricorrenti profili di nullità parziale per indeterminatezza ovvero per indebita applicazione di meccanismi anatocistici o di poste non dovute in ragione della strutturazione in sé dell’ammortamento secondo il metodo cd. alla francese: si tratta infatti di piano nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi, rispetto ai piani di ammortamento costruiti all’italiana, dipende, in linea generale, non dall’applicazione di interessi composti bensì dalla diversa costruzione delle rate.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco con la sentenza n. 373 del 26 aprile 2021 nella quale sono affrontati profili particolarmente interessanti in materia di: a) usurarietà; b) indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito in un mutuo con differenza tra ammortamento alla francese ed all’italiana.
Il giudice trapanese, decidendo sulla dedotta usurarietà in un contratto di mutuo, ha precisato che il tasso soglia di mora è ben distinto dal tasso soglia del tasso corrispettivo, così uniformandosi non solo al disposto della sent. SS.UU. C.Cass. n. 19597/20, ma esplicitamente richiamando la sent. C.Cass.9237/2020 secondo cui, “in tema di conseguenze della eventuale nullità parziale, pur avendo gli interessi corrispettivi e moratori l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. “
Altro tema di particolare e delicato interesse per il ceto bancario è stato affrontato e risolto dal Tribunale di Trapani che ha escluso che, nel piano di ammortamento alla francese, possano ravvisarsi profili di indeterminatezza, precisando che le clausole apposte risultano determinate e determinabili secondo parametri oggettivi e la verifica risulta correttamente effettuata, se eseguita nel rispetto delle istruzioni rese dalla Banca d’Italia.
Il magistrato siciliano ha stabilito che alcuna indeterminatezza può risiedere nell’ ammortamento alla francese e da esso derivare, specificando, inoltre, la differenza tra il piano di ammortamento all’italiana e quello alla francese in cui -diversamente da quello all’italiana- il maggior ammontare degli interessi da versarsi, non dipende dalla circostanza che vengono applicati tassi di interesse con capitalizzazione composta, ma dal fatto che le rate sono strutturate, costruite in maniera differente: nel metodo alla francese gli interessi sono calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Il giudice trapanese, in questo è perfettamente allineato a costante giurisprudenza, evocata nella sentenza, (Tribunale Milano 30.10.11, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127, Trib Torino 13.9.17).
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PUR AVENDO ENTRAMBI L’ANALOGA FUNZIONE DI REMUNERARE CHI HA PRESTATO IL DENARO, I DUE INTERESSI NON COESISTONO NELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO, MA SI SUCCEDONO
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi | 07.12.2020 | n.906
USURA: INTERESSI MORATORI E DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA
AI FINI DEL GIUDIZIO DI ILLICEITÀ È NECESSARIO ACCERTARE SE IL TASSO MORATORIO SIA STATO IN CONCRETO APPLICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione | 04.12.2020 | n.17383
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NESSUN EFFETTO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO CON RIFERIMENTO A QUOTA CAPITALE SINGOLE RATE E NON SU INTERO IMPORTO MUTUATO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco | 15.07.2020 | n.394
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