Non è prevista alcuna forma di automatico cumulo del tasso d’interesse corrispettivo a quello di mora ai fini della determinazione del tasso d’interesse rilevante ai fini del raffronto con la soglia di usura, essendo solo ipotizzabile l’eventuale singola usurarietà del tasso di mora ciò in coerenza con la natura e la funzione delle due categorie d’interessi, corrispettivi e moratori, posto che i primi rappresentando il “corrispettivo tipico” che il mutuatario si impegna a pagare in cambio dell’erogazione di denaro, i secondi essendo, invece, volti a sanzionare l’inadempimento del mutuatario e, dunque, trovando applicazione solo eventuale e nella patologia del rapporto, con finalità risarcitoria.
Il piano di ammortamento alla francese non genera alcuna forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. in quanto gli interessi – siano essi a tasso fisso o variabile – che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale; ragion per cui può esservi dunque produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili,
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Francesca Sirianni con la sentenza n. 226 del 09.03.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un correntista ed i suoi fideiussori, convenivano in giudizio una Banca ed eccependo l’illegittimità dei tassi di interesse applicati tanto al contratto di c/c quanto al contratto di mutuo precedentemente stipulato, chiedeva la rideterminazione del saldo dei rapporti, la condanna della banca alla ripetizione di quanto indebitamente percepito nonché al risarcimento del danno subìto dagli attori in conseguenza delle condotte illegittime della convenuta stante la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta sostenendo l’infondatezza delle avverse pretese relative ad entrambi i contratti, eccepiva l’inammissibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito relativa al contratto di conto corrente, per essere lo stesso ancora aperto, nonché l’intervenuta prescrizione delle domande ad esso relative.
Il Giudice, in riferimento al contratto di conto corrente ha in primo luogo, ritenuto I) inammissibile per difetto d’interesse ad agire l’azione di ripetizione dell’indebito proposta dagli attori, stante l’inconfigurabilità di alcun “pagamento” in senso proprio, poichè il rapporto instaurato tra le parti risultava al momento della notifica dell’atto di citazione ancora aperto; ed in secondo luogo II) infondata la doglianza degli attori relativa all’applicazione di tassi d’interesse ultralegali non previsti in contratto, osservando che il documento contrattuale, prevede espressamente per iscritto tanto il tasso d’interesse applicato in forma numerica determinata, quanto lo jus variandi nelle forme previste dall’art. 118 e 161 d.lgs. 385/1993.
In particolare, il Giudicante ha ritenuto generiche le contestazioni sollevate dagli attori atteso che gli stessi non hanno indicato quali specifiche condizioni contrattuali sarebbero state successivamente modificate e quando e se la specifica modifica fosse peggiorativa rispetto
Relativamente alla censura circa l’usura sopravvenuta il Tribunale ha ritenuto generiche le doglianze attoree in quanto non risultano tempestivamente allegati né provati in giudizio i presupposti di fatto specifici dell’art. 644, c. 3, cod. pen.., osservando in particolare che gli attori si sono limitati ad affermare genericamente che il correntista si sarebbe trovato in grave difficoltà economica nota alla Banca senza dedurre o dimostrare che la Banca abbia applicato tassi difformi da quelli praticati sul mercato in media per operazioni similari, né che gli stessi fossero sproporzionati rispetto alla prestazione fornita.
Quanto alle doglianze concernenti l’usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo, il Giudice ha ritenuto parimenti infondato per genericità tale motivo di censura, osservando in particolare l’erroneità dell’astratta tesi sostenuta dal CTP circa la sommatoria degli interessi corrispettivi con i moratori.
Sul punto, il Giudicante ha rilevato che non è prevista alcuna forma di automatico cumulo del tasso d’interesse corrispettivo a quello di mora ai fini della determinazione del tasso d’interesse rilevante ai fini del raffronto con la soglia di usura, essendo solo ipotizzabile l’eventuale singola usurarietà del tasso di mora ciò in coerenza con la natura e la funzione delle due categorie d’interessi, corrispettivi e moratori; i primi rappresentando il “corrispettivo tipico” che il mutuatario si impegna a pagare in cambio dell’erogazione di denaro, i secondi essendo, invece, volti a sanzionare l’inadempimento del mutuatario e, dunque, trovando applicazione solo eventuale e nella patologia del rapporto, con finalità risarcitoria.
Inoltre, il Tribunale ritenendo ugualmente generica e priva di specifici riferimenti al contenuto del contratto la censura relativa all’applicazione di illegittimo anatocismo ha chiarito che il piano di ammortamento alla francese non genera alcuna forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. in quanto gli interessi – siano essi a tasso fisso o variabile – che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale; ragion per cui può esservi dunque produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili,
Peraltro, per maggiore chiarezza espositiva il Tribunale ha spiegato il piano di ammortamento alla francese è consentito dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all’art. 1283 c.c. e sempre che sia previsto nel contratto.
Alla luce delle suindicate argomentazioni, e ritenendo, infine, inammissibile la domanda di risarcimento del danno per mancata prova della sussistenza del nesso eziologico, il Tribunale rigettava parzialmente le domande formulate dall’attrice così come suesposto, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA CONFRONTARE
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | 28.04.2016 | n.5279
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: NO ALLA SOMMATORIA DI TASSI CORRISPETTIVI E DI MORA
LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA ESCLUSA DAL TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284
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