ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, può operarsi un aumento della mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. È vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di tale maggiorazione, tuttavia la stessa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. Tale rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Non può, invece, in alcun modo essere preso neppure in considerazione il metodo di calcolo consistente nella sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, poiché non esiste alcuna norma di legge o anche di rango inferiore, che induca ad operare tale sommatoria.
La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l’equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito. In pratica con la formula è determinato l’unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l’applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Ne deriva che il metodo di ammortamento alla francese che non genera, all’evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con la sentenza depositata in data 13.01.2016.
Nel caso di specie, un mutuatario conveniva in giudizio la banca con cui aveva stipulato due contratti di mutuo, contestando l’applicazione di interessi usurari oltre che anatocistici, questi ultimi in conseguenza dell’adozione di un piano di ammortamento alla francese, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito convenuto.
Il Tribunale ha radicalmente rigettato le doglianze attoree, condannando l’istante al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
Invero, accertato preliminarmente che entrambi i contratti di mutuo dedotti in giudizio fossero a tasso variabile ancorato all’EURIBOR, il Tribunale ha chiarito che “i tassi avranno avuto un andamento conforme all’andamento di quel tasso e l’attrice non ha mai dedotto alcunché sul modo di svilupparsi del tasso nel corso del rapporto, concentrandosi esclusivamente sull’originaria pattuizione, sicché si deve dare per assodato che la banca abbia correttamente recepito le variazioni periodiche dell’EURIBOR, come da contratto, mancando alcuna doglianza sul punto“.
Ad ogni buon conto, la censura di usurarietà articolata da parte istante risultava fondata sulla tesi della sommatoria dei moratori a corrispettivi, facendosi da ciò discendere lo sforamento del tasso soglia, pur avendo l’attore dedotto di aver integralmente estinto entrambi i mutui, senza al contempo dedurre di essere mai andato in mora.
Il provvedimento in commento, sconfessata radicalmente la tesi della sommatoria, ha poi accertato la regolarità degli interessi corrispettivi, rilevando che il relativo tasso fosse “talmente lontano dalla soglia che non vi è alcuna possibilità che quel tasso abbia superato la soglia, né l’attore ha introdotto elementi di fatto che possano indurre a ritenere che vi sia stato uno sforamento“.
Quanto al tasso di mora, premessa la verifica dell’inserimento nei contrati oggetto di causa di una clausola di salvaguardia, che di fatto avrebbe impedito ab origine che i moratori potessero sforare la soglia, il Tribunale ne ha escluso a monte il carattere usurario, attesa, come detto, la mancata applicazione degli stessi da parte della banca (non essendosi verificate ipotesi di mora del mutuatario).
La sentenza de qua ha, comunque, evidenziato la correttezza degli assunti della banca convenuta, che si era riportata al fine di sconfessare la dedotta usura dei moratori al filone giurisprudenziale che sostiene, per ricavare una soglia cui rapportare i moratori allo scopo di verificarne l’eventuale usurarietà, quel metodo di calcolo consistente nell’aumento del 2,1% per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia. Tale metodo, che “si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine“, ha ulteriormente sconfessato gli assunti attorei in relazione alla dedotta usura oggettiva.
Del pari infondate, le doglianze del mutuatario concernenti l’applicazione di interessi anatocistici in conseguenza dell’adozione del piano di ammortamento alla francese, precisandosi che “è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE
DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI
Ordinanza | Tribunale di Cremona. Dott. Giulio Borella | 09-01-2015
USURA: ULTERIORE NO AL CUMULO DI MORATORI E CORRISPETTIVI
LA DIVERSITÀ ONTOLOGICA E FUNZIONALE DELLE DUE CATEGORIE ESCLUDE LA TESI DELLA SOMMATORIA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. De Michele Rel. Perna | 22-06-2015
DISCIPLINA ANTIUSURA E NUOVI TASSI LEGALI DI MORA: USURA “LEGALE”?
LA QUALIFICAZIONE DELLA MORA EX ART.1284, IV CO. C.C. PONE FINE ALLA DISPUTA SUGLI INTERESSI MORATORI
Articolo giuridico | Avv. Antonio De Simone – Avv. Maria Luigia Ienco | 20-01-2015
Testo del provvedimento
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