ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli interessi usurari non sono mai stati rilevati dalla Banca d’Italia né riportati nei decreti ministeriali atteso che ogni rilevazione è relativa ai soli corrispettivi.
Ai fini della verifica del carattere usurario, il giudice, attesa la mancanza di un dato normativo univoco, può utilizzare, quale parametro di riferimento, sia la maggiorazione del 2,1% prevista dai Decreti Ministeriali al punto 4, sia il tasso di mora relativo alle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
In materia di usura bancaria, deve escludersi l’illegittimità del comportamento dell’istituto di credito che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuto alle Istruzioni della Banca d’Italia.
La clausola di salvaguardia contenuta in un contratto di mutuo con previsione che il tasso di mora sia determinato “comunque entro i limiti previsti dalle norme vigenti”, impedisce di ritenere la pattuizione contrattuale usuraria con riguardo al momento genetico della stessa, e sposta invece ogni questione sul piano dell’esecuzione del contratto (da ritenersi in ogni caso valido ed efficace) e dunque sull’adempimento, per la sola ipotesi in cui la banca, verificatosi l’inadempimento della controparte, dovesse pretendere di fatto interessi usurari.
Così si è pronunciato il Tribunale di Monza, dott. Davide De Giorgio, con la sentenza del 03.03.2016.
Nella fattispecie in esame, i mutuatari convenivano in giudizio la Banca con cui avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, innanzi al Tribunale di Monza, per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di interessi usurari e relative all’illegittimo sistema di ammortamento alla francese.
Si costituiva l’istituto di credito convenuto che contestava in toto la fondatezza delle domande di parte attrice chiedendone l’integrale rigetto.
In merito all’applicazione dei tassi di interesse di natura usuraria, il Tribunale adito ha rilevato che, da una semplice lettura del contratto prodotto agli atti dagli attori, il tasso degli interessi corrispettivi era stato fissato in misura pari al tasso Euribor; quanto alla misura dell’interesse di mora per il caso di ritardato pagamento del dovuto, la stessa era stabilita entro i limiti previsti dalle norme vigenti.
Stante, dunque, la funzione risarcitoria degli interessi moratori, gli stessi risultano espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d’Italia ai fini della determinazione dei tassi medi (cfr.: “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura – aggiornamento luglio 1999“, a pag. 13).
Invero, nei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3 luglio 2013, la Banca d’Italia ha avuto modo di specificare che “l’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo” in quanto “essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”.
Sempre nel medesimo documento, peraltro, è stabilito che: “In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”.
Da ciò ne consegue che, a giudizio del Tribunale, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d’Italia, deve escludersi l’illegittimità del comportamento della banca che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuta alle suddette istruzioni.
Considerato che gli interessi moratori non sono mai stati rilevati e che, pertanto, manca il limite dell’usura, gli stessi non devono sottostare al tasso soglia, atteso che il limite è stato fissato solo ed esclusivamente per gli interessi corrispettivi.
Ne discende, dunque, che la maggiorazione, pari a 2,1 punti percentuali, stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento risulta idonea ad individuare un indicatore ragionevole di assenza del carattere usurario del tasso di mora in mancanza di un dato normativo univoco.
Il Giudice adito ha, inoltre, disatteso l’ulteriore contestazione circa la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori considerato che, siccome la sommatoria in questione avrebbe riguardato soltanto le rate scadute, ma non anche quelle ancora a scadere, sarebbe stato necessario valutare l’impatto di una tale previsione con riguardo all’intero capitale mutuato e non certo con riferimento alla singola rata.
In mancanza di tale verifica, la doglianza è da ritenere del tutto infondata.
Gli assunti attorei sono stati sconfessati anche dalla c.d. clausola di salvaguardia contenuta all’art. 5 del contratto di mutuo, la quale ha la funzione di impedire che la pattuizione contrattuale possa essere ritenuta usuraria con riguardo al momento genetico della stessa, e sposta invece ogni questione sul piano dell’esecuzione del contratto (da ritenersi in ogni caso valido ed efficace) e dunque sull’adempimento, per la sola ipotesi in cui la banca, verificatosi l’inadempimento della controparte, dovesse pretendere di fatto interessi usurari.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande dei mutuatari anche in merito al presunto anatocismo contenuto nel piano di ammortamento alla francese.
Al riguardo, è stato osservato che gli attori non hanno provato in alcun modo che il piano di ammortamento alla francese abbia determinato il pagamento di interessi su interessi, ed anzi le risultanze dei prospetti contenuti nella relazione di parte in cui sono stati illustrati i risultati del calcolo dell’ammortamento secondo il metodo francese e secondo quello italiano, dimostrano semplicemente che con il sistema italiano le somme complessivamente pagate sono ben più elevate, con conseguente maggior abbattimento del capitale e corrispondente riduzione degli interessi.
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte, il Tribunale di Monza ha rigettato le domande attoree con condanna alle spese di lite rilevando, a tal proposito, che le questioni oggetto del caso di specie risultano ormai trattate in numerosi provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere prospettata l’assoluta novità delle stesse.
In materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: MANCA UN DATO NORMATIVO VINCOLANTE PER GLI INTERESSI MORATORI
LA BANCA D’ITALIA NON HA MAI RILEVATO TALE PARAMETRO.
Sentenza | Tribunale di Lecce, dott. Paolo Moroni | 25-09-2015 | n.4550
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza,Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA
LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO
Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015
Testo del provvedimento
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