ISSN 2385-1376
Testo massima
Il correntista-attore che deduca il superamento del tasso soglia, non può limitarsi a generiche allegazioni senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno della propria domanda, né può colmare tali lacune probatorie articolando istanza di CTU al fine di verificare il superamento del tasso soglia. A questo riguardo, va precisato che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne deriva che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, le Istruzioni della Banca d’Italia, oltre a rispondere all’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare, e risultano necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, comma 4, c.p.. Invero, la questione nel computo del TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica ed a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole.
Questi i principi di diritto ribaditi dal Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat, con la sentenza ex art. 281 sexies n. 10966, depositata in data 01.10.2015.
Nel caso in esame, una società, che aveva intrattenuto con la banca rapporti di conto corrente, conveniva in giudizio l’istituto di credito contestando, relativamente ai predetti rapporti contrattuali, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari ed ultralegali, della commissione di massimo scoperto, nonché di giorni di valuta, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitatele, oltre che il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per l’integrale rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale, rilevata l’insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno delle doglianze attoree, ha rigettato la domanda dell’attrice, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
Preliminarmente, il provvedimento de quo ha dichiarato l’inammissibilità delle istanze attoree volte ad ottenere ordine di esibizione a carico della banca, nonché consulenza tecnica d’ufficio, in quanto assistite da finalità meramente esplorativa stante la totale carenza probatoria a sostegno della domanda introduttiva.
Nel merito, il Tribunale ha altresì giudicato infondate le doglianze relative alla presunta applicazione di interessi usurari, rilevando che “la perizia di parte attorea, per la misurazione del TEG, espressamente si discosta dalle Istruzioni della Banca d’Italia
non ravvisandosi gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e non potendosi tenere conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti”. Invero, “parte istante, fondando le proprie pretese su una perizia che espressamente contraddice i principi stabiliti dalla Banca d’Italia, non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie allegazioni”.
In conclusione, il Giudice ha rigettato integralmente la domanda, attesa la piena operatività delle istruzioni della Banca d’Italia.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL’ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014
ORDINE ESIBIZIONE MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rossella Di Todaro | 04-02-2015 | n.390
ORDINE ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE IL CLIENTE NON SI È PRIMA ATTIVATO STRAGIUDIZIALMENTE PER ACQUISIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA DOCUMENTAZIONE
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE UFFICIOSO E RESIDUALE
Sentenza | Tribunale di Oristano, dott.ssa Enrica Marson | 04-12-2014
Testo del provvedimento
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