Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il principio pare estensibile anche agli affidamenti (di diritto o di fatto) anche agli affidamenti (di diritto o di fatto) in conto corrente e, nel caso di specie, non risultano elementi tali da qualificare il comportamento della Banca contrario a buona fede (non potendo bastare di per sé il mero superamento sopravvenuto del tasso soglia).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, con la sentenza n.863 del 16.05.2018.
La vicenda sottoposta all’Organo giudicante ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio la Banca al fine di ottenere la restituzione degli addebiti praticati dalla stessa in maniera illegittima per usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo, oltre che la condanna al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha allegato la correttezza degli addebiti praticati, chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Il Giudice, uniformandosi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24675 del 19.10.2017(http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva unicamente-il-momento-della-pattuizione), secondo cui per valutare “usurari” gli interessi bisogna far riferimento al momento in cui gli stessi sono stati convenuti, ha ritenuto non configurabili, nel caso di specie, né l’usura oggettiva né l’usura soggettiva.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che non possa considerarsi nulla o inefficacie la clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 108/1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia e che il superamento sopravvenuto del tasso soglia possa ritenersi usurario solo nel caso in cui sia dimostrata la mala fede dell’istituto bancario. Tuttavia, l’attore non ha fornito la prova del comportamento contrario a buona fede tenuto dalla Banca convenuta.
Il Giudice ha ritenuto applicabile tale principio anche all’usura soggettiva in relazione alla quale, tra l’altro, l’attore non ha provato la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 644, comma 1, c.p. (a. la condizione di difficoltà economica o finanziaria; b. la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca).
Da ultimo, in riferimento alla presunta natura anatocistica degli interessi pattuiti tra il correntista e la Banca, l’Organo giudicante ha sottolineato l’assenza di prova e di allegazione, da parte dell’attore, dei fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione attesa la mancata produzione dell’intera sequenza degli estratti conto dall’apertura del rapporto alla chiusura.
Alla luce delle suddette argomentazioni il Tribunale di Modena ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO IN CUI GLI INTERESSI SONO CONVENUTI
NEGATA OGNI RILEVANZA ALLA CD. USURA SOPRAVVENUTA
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 21.03.2018 | n.528
USURA SOPRAVVENUTA: LA VALUTAZIONE DEL TASSO RILEVA SOLO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE
LA PRETESA DEGLI INTERESSI DIVENUTI IN EXECUTIVIS USURARI NON DETERMINA LA VIOLAZIONE DEL CANONE DI BUONA FEDE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219
USURA SOPRAVVENUTA: NEGATA LA RIPETIZIONE DI INTERESSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURARI
LA LICEITÀ DEI TASSI VA VERIFICATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi | 10.05.2018 | n.958
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
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