Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, con la sentenza n. 1665 del 27/07/2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo al fine di sentir dichiarare l’illiceità dello stesso, nella parte in cui prevedeva che gli interessi di mora fossero computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale.
A dimostrazione della fondatezza dei propri assunti, parte attrice depositava una consulenza tecnica dalla quale emergeva che la Banca convenuta avrebbe illegittimamente addebitato delle somme per le ragioni indicate in ricorso; formulava, altresì, richiesta, di CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la Banca la quale contestava le avverse deduzioni e richieste chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che il contratto di mutuo in esame si era estinto nel 2015 e che nessun interesse moratorio era stato corrisposto avendo parte attrice pagato puntualmente ogni rata.
Rigettata la richiesta di CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo del credito.
Al riguardo, il Giudicante ha rappresentato che il mutuo in esame è stato puntualmente estinto nel 2015 e che, pertanto, nessun interesse moratorio è stato corrisposto.
Invero, pur volendo aderire alla tesi di recente sostenuta dalla Cassazione (27442/18) circa l’inclusione del tasso di mora nel calcolo dell’usura, il Tribunale ha rilevato che, in ogni caso, il mutuo oneroso non muta la sua natura in gratuito.
In tal senso, la dichiarazione di nullità della clausola afferente gli interesse moratori non produce alcun vantaggio all’attore, avendo lo stesso corrisposto unicamente il tasso corrispettivo, che in ogni caso era dovuto.
L’Organo Giudicante ha ritenuto altrettanto infondata l’ulteriore doglianza attorea relativa al presunto superamento del tasso soglia in base alla sommatoria del tasso di mora con il tasso corrispettivo ovvero con la commissione di estinzione anticipata.
Sul punto, il Giudice ha precisato che la diversa la funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori (i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta; i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria), non consente di estendere l’ambito di applicazione della fattispecie relativa alle prestazioni di natura corrispettiva a quelle riconducibili alla mora debendi.
Il cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, nella specie consentito dalla pattuizione ex art. 4 del contratto di mutuo, lascia comunque intatta la detta diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, che rappresentano entità eterogenee anche per la differente base di calcolo; infatti, gli interessi corrispettivi si calcolano sull’intero capitale dato in prestito, mentre gli interessi di mora si applicano sulla singola rata non corrisposta alla scadenza e nei limiti del ritardo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANNO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-puo-sostenersi-la-tesi-sommatoria-tassi-in-virtu-della-decisione-cass-civ-231922017
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-non-puo-verificata-riferimento-alla-soglia-rilevata-corrispettivi
USURA BANCARIA: UTILE PER INUTILE NON VITIATUR
LA SANZIONE EX ART. 1815 C.C., CO 2, COLPISCE LA SINGOLA PATTUIZIONE E NON L’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliatti – Rel. Falabella | 15.09.2017 | n.21470
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-utile-inutile-non-vitiatur
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