La legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi. Si deve però escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, posto che “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”.
In tema di usura bancaria, il tasso corrispettivo e quello moratorio, assolvono a due funzioni diverse: il primo quale retribuzione del capitale rogato ed il secondo quel penale contrattuale per il mancato e/o ritardato pagamento. Se nel costo complessivo del contratto, agli interessi corrispettivi appare logico sommare tutti gli accessori relativi all’erogazione del credito, per pervenire al calcolo del costo complessivo del mutuo, non così invece per il tasso di mora che viene in considerazione solo come mera eventualità dello sviluppo del contratto. Alla mora, quale mera eventualità dello sviluppo del rimborso contrattuale, non possono quindi essere sommati sic et simpliciter i costi complessivi del contratto. Conseguentemente è illogica, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia di riferimento del periodo, procedere attraverso il criterio della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio.
Il tasso può definirsi usurario solo nel caso in cui il superamento sia riferibile ai singoli costi applicati alle distinte voci di costo.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, con la sentenza n. 416 del 21 marzo 2022.
Nel caso di specie accadeva che dei mutuanti citavano in giudizio la banca con la quale, in data 14.06.2007, avevano stipulato un contratto di mutuo del quale lamentavano l’illegittimità per l’applicazione di tassi usurari, la nullità della clausola di indicizzazione ed anche la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse in quanto l’ISC applicato sarebbe stato superiore a quello pattuito.
Preliminarmente va precisato che, stante i vari passaggi societari ed infine la cessione dei crediti, il Giudice disponeva l’estromissione dal giudizio della banca incorporante essendosi costituita in giudizio la banca cessionaria in sostituzione della banca originaria titolare del rapporto.
Il Giudice rilevava, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria – sia di legittimità che di merito – come il tasso di soglia sia da intendersi unico ma che esso si debba riferire ai singoli tassi da considerare, nel casi di specie: tasso corrispettivo e tasso di mora; non potendosi determinare attraverso un’operazione di somma dei predetti tassi.
Il Tribunale rigettava la domanda con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: no al cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
I primi remunerano la somma mutuata, i secondi risarciscono il danno da ritardo
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro | 21.09.2021 | n.7632
USURA: la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori è del tutto errata
Il primo tasso è riferito all’intero capitale di credito mentre il secondo è riferito alla rata e/o al capitale scaduto
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
USURA: inammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
Sono ontologicamente e funzionalmente diversi
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 09.06.2021 | n.504
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