La commissione di massimo scoperto si configura come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in quel periodo di riferimento.
Rientra tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall’art. 644 co. 2 c.p. sia dall’art.2 co. 1 l. n. 108/1996, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca (cfr. Cass. Civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
Circa la modalità di calcolo della CMS, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, i decreti ministeriali di rilevazione del TEG davano atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei tassi), dell’ammontare medio della commissione di massimo scoperto, la quale veniva rilevata separatamente, espressa in termini percentuali, con la precisazione che il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola operazione, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.
L’ammontare medio della CMS va rilevato separatamente con la conseguenza che accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, occorre confrontare l’ammontare percentuale della CMS praticata con l’entità massima della CMS applicabile (cd. soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle, con la precisazione che l’applicazione di commissioni che superano l’entità della CMS soglia non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto che va, invece, desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.
Pertanto, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”).
Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge (cfr. Cass. Civ., sez. U., n. 16303/2018 cit.).
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Teramo, Giudice Maria Laura Pasca, con la sentenza n. 519 del 23 maggio 2022.
Accadeva che una società correntista citava in giudizio la banca con la quale aveva stipulato due contratti di conto corrente al fine di veder dichiarata la nullità delle clausole che indicavano un tasso ultralegale, l’anatocismo e quelle relative alla CMS.
Il Giudice con una prima sentenza non definitiva accertava la nullità delle clausole di commissione massimo scoperto e condannava la banca alla restituzione delle somme versate ingiustamente dalla società.
Conseguentemente la pronuncia in esame si limitava alla verifica dell’effettivo superamento nei contratti di conto corrente in contestazione del tasso soglia usurario (tenuto conto della commissione di massimo scoperto).
Veniva disposta CTU contabile dalla quale si evinceva che non si configurava alcuna ipotesi di nullità relativamente ai contratti di conto corrente; pertanto il Tribunale rigettava la domanda degli attori e compensava le spese.
Preliminarmente veniva rilevato che il conto corrente in contestazione non risultava affidato in quanto l’art. 7 del contratto di conto corrente prevedeva la possibilità di aprire una linea di credito ma, mancava la prova dell’effettivo affidamento.
Su tali presupposti il Consulente tecnico d’ufficio prendeva come riferimento il tasso soglia riferito alle “aperture di credito fino ad € 5.000”.
Ciò chiarito, la consulenza tecnica d’ufficio formulava due diverse ipotesi di calcolo a seconda che la CMS media, indicata nei bollettini della Banca d’Italia e nei Decreti Ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sia un dato espresso su base annua ovvero su base trimestrale, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, la stessa deve essere riportata ad anno, così come la CMS applicata, attesa l’imprescindibile esigenza di omogeneità delle grandezze poste a confronto.
In entrambe le ipotesi il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, riteneva che le modalità di calcolo della CMS, essendo su base trimestrale, non configurassero usura originaria.
Per tali motivi il Giudice rigettava la domanda dell’attore, con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CMS: è valida qualora sia prevista con specifica indicazione in contratto
Tale clausola svolge la stessa funzione degli interessi corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Rimini, Giudice Maria Carla Corvetta | 19.10.2021 | n.929
USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa
Il saldo del conto rielaborato non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì | 05.09.2020 | n.593
USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa
Il saldo del conto rielaborato non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì | 05.09.2020 | n.593
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno