Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Fiore del Foro di Avellino
Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l’una dall’altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l’interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”.
Irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, con la sentenza n. 939 del 20.06.2016, pronunciandosi in materia di usura, interessi corrispettivi e moratori e piano di ammortamento alla francese.
In particolare, nel caso di specie, due mutuatari convenivano in giudizio l’Istituto di credito chiedendo, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali riferibili agli interessi e del praticato anatocismo, di condannare la società convenuta alla restituzione dell’importo illegittimamente riscosso. In via subordinata, condannare la controparte alla restituzione della somma versata a titolo di “addebiti vari” oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando l’infondatezza dell’assunto attoreo afferente la somma aritmetica degli interessi di mora di quelli corrispettivi e l’assoluta genericità della doglianza concernente l’anatocismo del piano di ammortamento.
Il giudice adito ha ritenuto le domande infondate. In particolare ha evidenziato che tutti gli importi addebitati dalla convenuta agli istanti, e da questi ultimi corrisposti, risultavano espressamente versati a titolo di interessi corrispettivi e non moratori, essendo d’altro canto pacifico, oltre che documentalmente provato in atti, che i mutuatari, prima di procedere all’estinzione volontaria anticipata del contratto inter partes, non erano incorsi in alcun ritardo nel saldo delle rate.
Riguardo al presunto superamento del tasso soglia d’usura previsto dalla legge, con la conseguente nullità delle relative clausole negoziali ed il diritto alla restituzione degli importi versati a tale titolo sulle rate del mutuo regolarmente corrisposte, il giudice ha rilevato che tale censura si fonda su di una pretesa, illogica ed astratta sommatoria del tasso degli interessi convenzionali e di quello relativo agli interessi moratori contrattualmente dovuti, sulla scorta della considerazione che procedere addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi, oltre a costituire un non consentito esercizio puramente teorico in quanto mai concretamente applicato dalla banca convenuta, significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l’una dall’altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell’arbitro bancario finanziario “in materia finanziaria l’interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale“.
Proprio per la differente natura dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuito un significato sostitutivo e non additivo del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l’ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse — già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.
D’altro canto la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori a quelli corrispettivi.
In sostanza, è necessario siano non usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati; sia il tasso moratorio ma, in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.
A tal proposito, il giudice ha altresì sottolineato che la base di calcolo per l’applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora atteso che, mentre il tasso convenzionale, nel caso di specie sviluppato secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica soltanto sulle somme dovute alla banca e non pagate, ovverosia sulle rate (comprensive di quota di capitale ed interessi) scadute e non pagate e, in caso di risoluzione automatica del mutuo, anche sul capitale residuo ancora a restituirsi.
Concludendo, la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori consente uno sganciamento e l’autonomia delle relative previsioni pattizie, con la conseguenza che solo nell’ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente all’interesse corrispettivo in sé considerato o di quello moratorio, sempre autonomamente valutato, si porrebbe un problema interpretativo circa la sorte di entrambe le previsioni pattizie, sebbene ragionevole sarebbe comunque riconoscere la validità della previsione degli interessi corrispettivi con sanzione di nullità (parziale) della sola previsione del tasso moratorio eventualmente ultra soglia, per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
Infine, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto di non condividere l’assunto attoreo secondo cui il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. alla francese darebbe luogo di per sé all’anatocismo (occulto).
Invero, come sostenuto dalla prevalente e condivisa giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono in buona sostanza calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né può affermarsi che si sia in presenza di un interesse “composto ” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento “all’italiana” che si fonda sulle rate a capitale costante.
Per altri precedenti, si veda:
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: ESCLUSO IL CUMULO DI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI
IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL TASSO MORATORIO SI SOSTITUISCE AL TASSO CORRISPETTIVO
Sentenza Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi 20-04-2016
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n. 805
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