Provvedimento segnalato e massimizzato dallo Studio Mascellaro-Fanelli & Partners
Non sussiste usura laddove il credito bancario sia stato calcolato in conformità alle Istruzioni della Banca d’Italia.
Quanto al periodo di tempo intercorrente tra il 2014 (allorché è stato modificato l’art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), la modifica all’art. 120 TUB non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 333 del 24.04.2019.
Con tale pronuncia è stata rigettata l’opposizione proposta avverso la pretesa creditoria di un Istituto Bancario, osservando che deve ritenersi legittima una tale pretesa laddove essa sia stata calcolata con l’utilizzo delle Istruzioni offerte da Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, in quanto le stesse – oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare – hanno anche natura di norme tecniche autorizzate (in ciò dando prosecuzione ad orientamento che già era stato espresso dal Tribunale di Milano, con sentenza 3/6/2014, n. 7234).
In presenza di credito così calcolato, non può sussistere alcun superamento del tasso soglia: in tal senso il Tribunale forlivese osserva, in via ulteriore, che il mancato utilizzo della formula della Banca d’Italia negli assunti del debitore opponente, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova o allegazione fondata, circa l’effettivo superamento del tasso soglia, e ritiene altresì che una tale lacuna probatoria non possa esser colmata attraverso l’ammissione di CTU contabile – la quale, in una simile ipotesi, avrebbe natura meramente esplorativa – andando peraltro a confliggere con le regole processuali in materia di onere della prova.
Nella medesima pronuncia il Tribunale forlivese trova poi modo di pronunciarsi anche in ordine all’efficacia ratione temporis del novellato art. 120 T.U.B., aderendo alla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria che ha osservato che, quanto al periodo di tempo intercorrente tra il 2014 (allorché è stato modificato l’art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), la modifica all’art. 120 TUB non ha avuto immediata efficacia, proprio in ragione della carenza della predetta delibera CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio (e che è stata emanata solamente con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016).
Anche sotto tale profilo, il Tribunale di Forlì evidenzia, dunque, non ricorrere alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo o di nullità derivanti da mancate pattuizioni in tema di capitalizzazione degli interessi, confermando per intero la pretesa creditoria dell’Istituto Bancario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista (il primo è stato richiamato anche nella sentenza):
ANATOCISMO: L’ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE APPLICABILE IN MANCANZA DI DELIBERA ATTUATIVA CICR
L’AMBIGUITÀ DELLA NORMA E LA NECESSITÀ DI REGOLE PRECISE PER TUTTI (ISTITUTI BANCARI ED UTENTI)
Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi | 09.12.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-l-art-120-tub-non-e-immediatamente-applicabile-in-mancanza-di-delibera-attuativa-cicr
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
RISPONDONO ALLA ELEMENTARE ESIGENZA LOGICA DI AVERE A DISPOSIZIONE DATI OMOGENEI DA RAFFRONTARE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 03.10.2018 | n.1211
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-le-istruzioni-della-banca-ditalia-hanno-natura-di-norme-tecniche-autorizzate
USURA: IRRILEVANTE LA PERIZIA DEL CONSULENTE TECNICO SE CONTRARIA ALLE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA
ONERI E COMMISSIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL TEG SI INCLUDONO SOLO SE COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini | 07.11.2018 | n.1123
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevante-la-perizia-del-consulente-tecnico-se-contraria-alle-istruzioni-di-banca-ditalia
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