Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del foro di Catania
Affinché la commissione di estinzione anticipata possa avere rilievo ai fini dello scrutinio di usurarietà del contratto di mutuo ed essere perciò computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre che, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito della realizzazione in concreto dei relativi presupposti di operatività fissati in contratto.
È, dunque, irrilevante lo scrutinio di usurarietà del costo del mutuo comprensivo di una voce di spesa mai concretamente applicata al rapporto e mai pretesa nei confronti del mutuatario.
Quand’anche una tale evenienza dovesse in concreto verificarsi, la conseguenza dell’eventuale superamento del tasso soglia non sarebbe quella della gratuità del mutuo, bensì consisterebbe nella nullità della singola clausola con cui è pattuito un tale onere, ferma la validità del contratto per il resto, allo stesso modo di quanto avverrebbe in conseguenza dell’eventuale riscontro di originaria usurarietà dei soli interessi moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palermo, Giudice Fabrizio Minutoli, con la sentenza n. 21 del 3 gennaio 2019.
Nel caso in esame, un debitore conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, contestando il diritto dell’istituto di credito a procedere esecutivamente nei propri confronti in virtù del contratto de quo, deducendo l’originaria usurarietà dello stesso in ragione della previsione di una commissione di estinzione anticipata pari al 3% del capitale anticipatamente rimborsato e, pertanto, ottenere la conseguente gratuità del mutuo in base all’art. 1815 c.c..
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contestava le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, valutati i fatti di causa, ha rilevato che la questione sollevata dal debitore atteneva esclusivamente all’astratta incidenza della commissione di estinzione anticipata del mutuo rispetto al vaglio di usurarietà del contratto cui tale clausola accede, incidenza, inoltre, solo astratta, trattandosi di un evento non verificatosi in concreto nello svolgimento del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Il Tribunale in merito ha chiarito che un onere, come quello della commissione di estinzione anticipata possa avere rilievo ai fini dello scrutinio di usurarietà del contratto di mutuo ed essere perciò computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre che tale voce di costo, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito della realizzazione in concreto dei relativi presupposti di operatività fissati in contratto.
Nel caso di specie ciò non era avvenuto, dal momento che il mutuatario non ha mai esercitato la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo per cui ha ritenuto irrilevante tale pattuizione mai concretamente applicata al rapporto.
Tanto in quanto si è ritenuto che, al momento della conclusione del contratto, la commissione di estinzione anticipata non esprime un peso economico e finanziario attuale, poiché tale peso è suscettibile di attualizzarsi e acquistare rilevanza, ai fini della verifica del TEG, soltanto se e nella misura in cui si renda effettivamente applicato o applicabile.
Infine, il Giudice adito ha specificato che: “quand’anche una tale evenienza dovesse in concreto verificarsi, la conseguenza dell’eventuale superamento del tasso soglia – in relazione alla sola commissione di estinzione anticipata e ferma l’impraticabilità di sommatorie o cumuli tra grandezze eterogenee – non sarebbe quella invocata dall’opponente ovvero la gratuità del mutuo, bensì consisterebbe nella nullità della singola clausola con cui è pattuito un tale onere, ferma la validità del contratto per il resto (e specialmente per la parte che riguarda il pagamento degli interessi corrispettivi non usurari), allo stesso modo di quanto avverrebbe in conseguenza dell’eventuale riscontro di originaria usurarietà dei soli interessi moratori”.
Per le suddette ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL COMPENSO PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO ANTICIPATO NON RIENTRA NEL CALCOLO DEL TASSO-SOGLIA
TALE VOCE COSTITUISCE UNA MULTA PENITENZIALE EX 1373 CC E NON UN COSTO COLLEGATO ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi | 24.01.2018 | n.156
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA INCLUSA TRA GLI ONERI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
DETERMINEREBBE UNA “SOMMATORIA TASSI” ILLEGITTIMA PER ETEROGENEITÀ DEI COSTI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE NON È UN ONERE AGGIUNTIVO DA CUMULARE AL TASSO DI MORA
LA CLAUSOLA NON RILEVA AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OSSERVANZA DEL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone | 02.01.2018 |
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