Provvedimento segnalato da Giovan Battista Casalini di Parma
La proposizione di una domanda che contenga l’integrale rinvio ad una consulenza di parte e considerazioni generiche sull’istituto dell’usura, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza indicare fatti specifici idonei a rappresentare elementi costitutivi delle domande proposte, è palesemente affetta da nullità.
Laddove il cliente proponga domande che si pongono in evidente e consapevole contrasto con le Istruzioni della Banca d’Italia, con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, ponendosi solo in linea con quella parte minoritaria e talora isolata, sostenendo talora tesi personali immemori del contenuto effettivo del contratto e, non da ultimo, predisponga un atto evidentemente seriale, che ha come contenuto specifico i saldi asseritamente indebiti ma che spesso non indica neppure alcuna specifica clausola oggetto di censura di nullità, sussistono gli estremi per ritenere temeraria l’azione proposta.
Per ritenere avverata la condizione di procedibilità, la mediazione deve necessariamente svolgersi con la presenza della parte, che ha l’interesse ad agire ed il diritto di disporre di esso, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale ad negotia, non essendo sufficiente la sola presenza del difensore; in ogni caso la presenza personale della parte in mediazione ben può essere surrogata in base ai principi generali del mandato e della rappresentanza dalla presenza fisica di un terzo, ma è comunque necessaria ai fini del valido esperimento della procedura.
Tanto nell’ipotesi di ripetizione di indebito, quanto in quella di accertamento negativo del credito, è onere del correntista fornire le prove a supporto della propria pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e/o di fido in genere e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale dedotto in causa, atteso che soltanto la produzione del contratto, unitamente all’intera sequenza degli estratti conto, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari di commissioni e spese indebite e la loro eventuale illegittimità.
Questi gli importanti principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino, con la sentenza n. 2577 del 28.09.2018.
Nella fattispecie in disamina, dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca deducendo di aver intrattenuto un rapporto di mutuo ipotecario che prevedeva interessi che, cumulativamente considerati, si attestavano su valori superiori alla soglia – usura pro tempore vigente.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, contestando integralmente la domanda attorea ed eccependone l’ improcedibilità in conseguenza del mancato esperimento del tentativo di mediazione e l’inammissibilità per la assoluta genericità, stante l’integrale rinvio ad una consulenza di parte e la proposizione di considerazioni generiche sull’istituto dell’usura, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza indicare fatti specifici idonei a rappresentare elementi costitutivi delle domande proposte.
In accoglimento delle eccezioni sollevate dalla convenuta, il Tribunale dichiarava la nullità della domanda disponendo l’integrazione della citazione, ed invitava le parti a coltivare il tentativo di mediazione obbligatoria.
Depositate memorie ex art. 183 co. 6 nn. 1-2-3 c.p.c. e respinta la richiesta di CTU contabile invocata, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente il Giudice ha rilevato l’improcedibilità della domanda attorea in conseguenza della irrituale partecipazione al procedimento di mediazione, che vedeva presente per parte attrice unicamente il difensore della stessa.
Sul punto il Tribunale bolognese ha chiarito che per ritenere avverata la condizione di procedibilità, la mediazione deve necessariamente svolgersi con la presenza della parte, che ha l’interesse ad agire ed il diritto di disporre di esso, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale ad negotia, non essendo sufficiente la sola presenza del difensore.
Come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, sebbene la presenza personale della parte in mediazione ben può essere surrogata in base ai principi generali del mandato e della rappresentanza dalla presenza fisica di un terzo, la stessa si pone come condizione essenziale al valido esperimento della procedura.
Nel merito, valutate le produzioni documentali di parte attrice, il Giudicante ha poi rilevato la mancanza di alcuna prova delle allegazioni in tema indebito, rilevando che grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente o dei ratei di mutuo oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari etc., ha determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, onere che va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e/o di fido in genere e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale dedotto in causa, atteso che soltanto la produzione del contratto, unitamente all’intera sequenza degli estratti conto, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari di commissioni e spese indebite e la loro eventuale illegittimità.
In relazione alle contestazioni in punto d’usura il Giudice emiliano ha censurato in toto le deduzioni dei clienti in ragione dell’addizione tra tasso di mora e corrispettivo e dell’inclusione della penale per anticipata estinzione del finanziamento, osservando che, posta l’esplicita esclusione della predetta penale dal calcolo del TEG rilevabile dalle Istruzioni della Banca d’Italia, l’assunto su cui si fonda l’impostazione di calcolo attorea circa la sommatoria di detta commissione al tasso corrispettivo e/o al tasso di mora è illogico e non plausibile anche in via di mera ipotesi, in quanto trattasi di oneri destinati a trovare applicazione in via alternativa tra loro e giammai cumulativa.
Rilevato dunque che, seppur integrata l’originaria domanda, le deduzioni attoree si ponevano in evidente e consapevole contrasto con le Istruzioni della Banca d’Italia, con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, si configuravano avulse dal contenuto effettivo del contratto e, non da ultimo, proposte attraverso la predisposizione di un atto evidentemente seriale, che ha come contenuto specifico i saldi asseritamente indebiti ma che risulta manchevole di alcuna specifica clausola oggetto di censura di nullità, il Tribunale ha dichiarato improcedibile ed infondata la domanda, ed ha ritenuto sussistere gli estremi per ritenere temeraria l’azione proposta, con conseguente condanna al pagamento ex art. 96, 3^ co., cpc di una somma di eguale entità delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN ‘NON TASSO’ O UN ‘TASSO CREATIVO’
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06.10.2015 | n.1297
LITE TEMERARIA: CONDANNATA LA PARTE CHE DEDUCE L’USURA, SOSTENENDO LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
FARE AFFIDAMENTO SU PROSPETTAZIONI FONDATE SU PERIZIE CONTABILI NON È CAUSA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea | 27.03.2017 | n.1105
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