ISSN 2385-1376
Testo massima
Il sistema previsto dalla legge 108/96 ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi di interesse da ancorarsi al disvalore sociale del costo del denaro collegandolo al superamento del tasso soglia. In tale procedimento le istruzioni della Banca d’Italia hanno un ruolo fondamentale, in quanto provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare e il trattamento degli oneri e delle spese. La proposizione di un giudizio avente ad oggetto l’usura bancaria, nel quale si rivendichi un credito inesistente, supportato da una perizia di parte, elaborata su criteri indecifrabili integra un’ipotesi di lite temeraria avendo la parte agito con dolo o colpa grave.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti, del 23 marzo 2015.
Nel caso di specie è accaduto che un cliente ha convenuto in giudizio un istituto bancario, contestando la sussistenza di una fattispecie usuraria nei rapporti di conto corrente intrattenuti con l’ente creditizio, senza tuttavia produrre i contratti di conto corrente e supportando la pretesa in base ad una perizia contabile redatta con dati assolutamente indecifrabili e contrari alle indicazioni fornite dalle istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, sulla scorta di un esame accorto del funzionamento della legge antiusura, che è fondata su un meccanismo di confronto aritmetico tra dati omogenei.
In particolare, il Giudice ha chiarito che è essenziale verificare le direttive di Bankitalia sopra citate, in relazione alle categorie omogenee ivi censite, con specifico riferimento ai dati da segnalare e degli oneri e delle spese.
In tal senso, accomunare, ex post, nel computo del Tasso Effettivo Globale, elementi di “costo” che non sono presi in considerazione, ex ante, dall’Organo di Vigilanza, finisce per frustrare lo stesso meccanismo messo a punto dal legislatore del ’96.
Nel caso di specie spiega il Tribunale è un errore includere nella determinazione del TEG indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente.
Siffatto criterio non appare corretto in quanto accomuna nel ricalcolo degli interessi voci che hanno natura diversa da quella di remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, quali le spese di tenuta conto, e che, pertanto, non possono concorrere a determinare il tasso d’interesse complessivo da rapportare al tasso soglia.
A corredo della massima sopra estratta, potrebbe dirsi che la violazione della metodica di rilevazione utilizzata da Bankitalia, con l’adozione di criteri logico-matematici differenti, genera quella che potrebbe definirsi l'”usura creativa“, basata sull’inclusione indiscriminata di voci di costo che l’Organo di Vigilanza non ha tenuto presente (e quindi non ha richiesto alle banche segnalanti) ai fini del computo della soglia stessa.
In altri termini, si viene a prospettare una violazione mai esistita (né prevedibile ex ante dall’istituto bancario) e la proposizione di un’azione fondata su una perizia “creativa“, che non tiene conto del reale contesto normativo-regolamentare, non può che integrare un’ipotesi di dolo processuale, come nel caso di specie, che si è concluso con la condanna del cliente a corrispondere la rilevante somma di euro 20.000,00 per lite temeraria.
Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono:
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 10-03-2015 n.739
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni 17-09-2014 n. 5984
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00
Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 10-03-2015
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 316/2015