Gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro in quanto assolvono ad una funzione risarcitoria, ben delineata già dalla stessa rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituendo una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno cagionato dal mancato o ritardato pagamento dell’obbligazione: sono, dunque, ontologicamente estranei alla normativa sull’usura, non avendo rilevanza senza che si sia realizzato il presupposto per la loro applicazione.
La clausola di salvaguardia esclude in radice l’usurarietà del tasso pattuito, dal momento che determina contrattualmente l’incidenza degli interessi moratori entro il limite di applicazione del tasso soglia, impedendo quindi il superamento del tasso soglia stabilito.
Il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione – conformemente alla disciplina prevista per gli interessi di mora in materia di usura – non rileva sull’operazione di finanziamento, posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto. Inoltre, si tratta di evento alternativo all’inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Pertanto, tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti con la sentenza n. 1911 del 19.06.2017.
Nella fattispecie in esame un mutuatario conveniva in giudizio una Banca mutuante, ed eccependo la nullità del piano di ammortamento alla francese, nonché l’applicazione di interessi anatocistici, in merito ad un contratto di mutuo precedentemente stipulato con l’istituto creditizio, chiedeva l’accertamento dell’usurarietà del suddetto contratto, con conseguente condanna della Banca mutuante alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
In particolare, parte attrice giungeva alla considerazione dell’usurarietà del tasso pattuito per il superamento del TSU, ritenendo che il tasso di mora rientrasse tra i tassi di interesse ricompresi nel TEG in virtù del disposto della legge 108/1996, nonché della nuova formulazione dell’art. 644 c.p., evidenziando, in tal senso la necessità di tener conto – ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario – anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, compresa la previsione dell’applicazione dell’1% quale penale per anticipata estinzione.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca che contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande attoree, ne chiedeva il rigetto, e chiamava in causa un altro istituto creditizio, ritenuto unico legittimato passivo, in quanto, il contratto di mutuo – unitamente alla filiale presso la quale sorgeva il rapporto oggetto di contestazione – le era stato trasferito per effetto di conferimento di ramo d’azienda.
Il Giudicante, quanto all’asserita usurarietà del contratto di mutuo, ha ritenuto di non poter accogliere quanto sostenuto dall’attrice, precisando, in primo luogo che le Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono da tale compito gli interessi di mora e gli oneri assimilabili, contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, e dichiarando, in secondo luogo, l’erroneità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, stante la loro diversa funzione ed ontologia.
In particolare, il Giudice ha disposto che gli interessi di mora non possono certo qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro laddove assolvono ad una funzione risarcitoria, ben delineata già dalla stessa rubrica dell’art. 1224 c.c., e costituiscono una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno cagionato dal mancato o ritardato pagamento dell’obbligazione: sono, dunque, ontologicamente estranei alla normativa sull’usura. Inoltre, questi ultimi rappresentano, altresì, un onere eventuale che non si ricollega all’erogazione del credito, in quanto non è dovuto dal momento ed in ragione dell’erogazione del finanziamento, ma solo a seguito del realizzarsi dell’inadempimento da parte del debitore, cioè di un evento ulteriore, futuro ed incerto, rimesso alla sfera volitiva di quest’ultimo. Il carattere eventuale di tale onere è rilevante in quanto non è sufficiente che sia stato pattuito o promesso, ma occorre che si sia realizzata la fattispecie applicativa.
In merito alla penale di anticipata estinzione e alla sua rilevanza ai fini del calcolo usura, il Tribunale ha osservato che, conformemente a quanto sancito per gli interessi di mora, il costo economico che ne scaturisce non rileva sull’operazione di finanziamento, non essendo stata concretamente applicata.
Più in particolare, ha disposto che la penale di estinzione anticipata rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto; inoltre, si tratta di evento alternativo all’inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Pertanto, tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione.
Relativamente all’anatocismo, ovvero la maturazione di interessi su interessi, nell’ambito degli interessi di mora che sono posti a carico del mutuante qualora paghi in ritardo le rate, il Tribunale ha dichiarato che il piano di ammortamento alla francese non implica alcun fenomeno di anatocismo, considerando che nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito quest’ultimo avviene mediante il pagamento delle singole rate con scadenze temporali predefinite, ed inoltre, che in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.
In tal senso, ed in conformità con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha chiarito che nel piano di ammortamento non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, posto che questi ultimi sono calcolati sulla quota di capitale via via decrescente. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo rilievo fattuale che il tasso di ammortamento alla francese determina un maggior onere rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo | 23.05.2016 |
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, PER DIFETTO DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA, SE IL CONTRATTO È IN ESSERE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Pres. Massimo Lento | 06.03.2017 |
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA
NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG
Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017 |
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