Ai fini del superamento del tasso soglia non rileva alcuna voce di costo relativa all’estinzione anticipata, essendo la penale di estinzione anticipata una spesa di natura straordinaria eventuale.
Il tasso di mora deve essere calcolato secondo i criteri dettati dai decreti ministeriali trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, con la sentenza n. 461 del 20.03.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una mutuataria che ha convenuto in giudizio l’istituto di credito deducendo di aver stipulato con lo stesso un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile nel quale erano stati pattuiti e descritti il tasso contrattuale e il tasso di mora e veniva prevista una commissione per l’estinzione anticipata (totale o parziale) pari all’1,50%, calcolata sul residuo debito in linea capitale alla data di estinzione anticipata.
Secondo parte attrice, le pattuizioni previste nel contratto di mutuo hanno determinato il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge antiusura all’epoca vigente per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile e, su tale presupposto ha concluso per la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’istituto di credito.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle domande proposte e ne ha chiesto il rigetto col favore delle spese e con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che la domanda attorea non appare fondata per tutte le ragioni esposte dal Ctu, che, non risultano essere affette da vizi logici ed argomentativi.
In particolare, il Giudicante ha rappresentato che, nel caso di specie, il tasso contrattuale comprensivo di mora risulta pari al 5,70% a fronte di un tasso soglia per gli interessi di mora dell’8,88% e pertanto, non sussiste usura del tasso di mora pattuito.
Per quanto riguarda il tasso d’interesse in ipotesi di estinzione anticipata del contratto, non si è proceduto ad alcun conteggio in quanto il tasso soglia non comprende alcuna voce di costo relativa all’estinzione anticipata, essendo la penale di estinzione anticipata una spesa di natura straordinaria eventuale.
Inoltre, il TAEG come calcolato da parte attrice non risulta conforme alla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto né a quelle successivamente entrate in vigore, e purtuttavia risulta ancora inferiore al tasso soglia.
Invero, il tasso di mora deve essere calcolato secondo i criteri dettati dai decreti ministeriali trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali e, dunque, il tasso soglia per gli interessi di mora, secondo le istruzioni della Banca d’Italia del dicembre 2002, vigenti all’epoca della stipula del contratto de quo che prevedevano che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudicante ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA USURA: NON VA CUMULATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
È UN ELEMENTO ACCIDENTALE DEL NEGOZIO CHE HA NATURA EVENTUALE CHE INDENNIZZA IL MUTUANTE
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 20.09.2018 | n.20774
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/penale-di-estinzione-anticipata-usura-non-va-cumulata-agli-interessi-corrispettivi
USURA: IL COMPENSO PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO ANTICIPATO NON RIENTRA NEL CALCOLO DEL TASSO-SOGLIA
TALE VOCE COSTITUISCE UNA MULTA PENITENZIALE EX 1373 CC E NON UN COSTO COLLEGATO ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi | 24.01.2018 | n.156
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-compenso-per-lesercizio-del-recesso-anticipato-non-rientra-nel-calcolo-del-tasso-soglia
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA INCLUSA TRA GLI ONERI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
DETERMINEREBBE UNA “SOMMATORIA TASSI” ILLEGITTIMA PER ETEROGENEITÀ DEI COSTI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/penale-estinzione-anticipata-non-va-incluso-tra-gli-oneri-per-verifica-superamento-tsu
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE NON È UN ONERE AGGIUNTIVO DA CUMULARE AL TASSO DI MORA
LA CLAUSOLA NON RILEVA AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OSSERVANZA DEL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone | 02.01.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-penale-di-estinzione-non-e-un-onere-aggiuntivo-da-cumulare-al-tasso-di-mora
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno