In tema di successione di leggi penali nel tempo, la modificazione – in termini più favorevoli – della norma extrapenale, richiamata dalla disposizione incriminatrice, esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale, oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Il D.L. n. 70/2011, nel dettare il nuovo criterio di calcolo del “tasso soglia” antiusura, ha introdotto una norma extrapenale che integra in modo essenziale il precetto, e che perciò è sottoposta al regime della successione di leggi di cui all’art. 2 del codice penale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, GIP Dott. Francesco Luigi Branda, con decreto del 21.09.2016, disponendo l’archiviazione del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica a carico di tre funzionari di Banca.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 644 ART. 3 COMMA TERZO
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
ARTICOLO 2 LEGGE 108/96 – COMMA QUARTO IN VIGORE FINO AL 13 MAGGIO 2011
Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
(Esempio formula di calcolo con TEGM pari a 10%: 10% +1/2 = 15%)
IL DECRETO LEGGE DEL 13 MAGGIO 2011, N. 70, D.L. N. 70/2011 IN VIGORE DAL 14 MAGGIO 2011
Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo’ essere superiore a otto punti percentuali.
(Esempio formula di calcolo con TEGM pari a 10%: 10%+1/4+ 4% = 16,50)
ART. 2 CODICE PENALE
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
IL CASO
Nel caso posto all’attenzione del GIP di Cosenza, il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato a carico di tre funzionari di Banca, sottoposti ad indagini per la potenziale configurabilità del fatto tipico del reato di usura in relazione ad un contratto di finanziamento sottoscritto con alcuni clienti.
Questi ultimi proponevano opposizione avverso la richiesta di archiviazione, producendo a tal fine una perizia di parte dalla quale sarebbe stato riscontrabile il superamento del tasso soglia e la conseguente integrazione della fattispecie incriminatrice ex art. 644 c.p.
Il Tribunale, osservato preliminarmente che la legge di interpretazione autentica n. 24 del 28 febbraio 2001 aveva stabilito con efficacia retroattiva che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite previsto dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti”, con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto contrattuale, ha preliminarmente rilevato che, al momento della stipula del contratto (29 ottobre 1999), le parti avevano concordato interessi corrispettivi con tasso pari Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread semestrale di 2 punti percentuali, ed, in caso di mora, un tasso ulteriormente maggiorato di 4 punti.
In proposito, il Giudice ha richiamato la normativa originariamente introdotta dall’art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 che prevedeva come usurari i tassi eccedenti il tasso medio del periodo aumentato della metà, ed il successivo D.L. n. 70/2011 che aveva modificato a partire dal 14 maggio 2011 il criterio di calcolo del tasso soglia, determinato aumentando il TEGM di un quarto ed aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Il GIP si è trovato ad affrontare, quindi, il problema dell’eventuale riconducibilità della segnalata modifica legislativa, ove determinante un trattamento più favorevole per l’indagato, nella sfera di applicazione della disciplina sulla successione delle leggi nel tempo, di cui all’art. 2 del c.p..
L’art. 644 c.p., infatti, costituisce una tipica norma penale “in bianco” in cui è prevista la sanzione ma non (compiutamente) il precetto, che resta generico e deve essere “completato” da un elemento esterno ivi richiamato e, nella specie, da una norma extrapenale.
Sul punto, le Sezioni Unite avevano già chiarito, con sentenza n. 2451 del 2007 che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, la modifica della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale, oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Ad ogni modo, il Giudice calabrese ha specificato che l’indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto: in altri termini, non è sufficiente che oggi il fatto commesso dall’imputato non costituirebbe più reato, in quanto occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale, sia cambiata ed in parte non sia più prevista come reato.
“Il giudizio deve essere certamente rigoroso” – queste le parole del Tribunale calabrese – “poiché la retroattività, mentre per le norme penali di favore rappresenta la regola (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.), anche se può subire deroghe (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), per le norme diverse da quelle penali costituisce una eccezione (art. 11 disposizioni sulla legge in generale), sicché una nuova legge extrapenale può avere, di regola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale, venendo a partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel caso delle disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale può sostituire idealmente la parte della disposizione penale che la richiama. [Solo] In casi come questi si può parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua dell’art. 2 c.p., come una successione di norme penali”.
Tornando al caso di specie, è apparso evidente che, attraverso la modifica del criterio di calcolo della soglia, si è ulteriormente circoscritta l’area di rilevanza penale per determinate operazioni in cui i tassi normalmente praticati siano di entità contenuta.
Il principio che ne ha tratto il GIP è quello per il quale il citato D.L. deve essere trattato alla stregua del criterio di successione delle leggi penali del tempo, atteso che, nel dettare un nuovo criterio di calcolo del tasso soglia, lo stesso ha introdotto una norma extrapenale integrante in modo essenziale il precetto.
Tanto premesso, applicando retroattivamente la disposizione contenuta nel citato D.L. n. 70/2011 ed il criterio di calcolo del tasso usura ivi contemplato, verificata l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso di interesse su base annua inferiore al tasso soglia (anche tenuto conto degli interessi di mora), il Tribunale non ha ravvisato l’ipotesi di reato prospettata dagli opponenti ed ha così disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno