La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.
Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della società vittima di usura o dal soggetto, già legale rappresentante della suddetta società, al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate.
Questi i principi espressi dalla Cassazione penale, sez. seconda, Pres. Cammino – Rel. Rago, con la sentenza n. 52537 del 12.12.2016.
Nella fattispecie in questione, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, dichiarava, ex art. 425 c.p.p., il non luogo a procedere per il reato di usura, nei confronti dei funzionari di una Banca.
Contro la suddetta sentenza, le parti civili costituitesi nel processo, proponevano un unico ricorso per cassazione, deducendo la violazione della L. n. 2 del 2009, atteso che il giudice aveva erroneamente ritenuto la commissione di massimo scoperto computabile nel TEG solo a partire dalla richiamata disposizione legislativa, nonché la violazione dell’art. 425 c.p.p., in ragione della insufficiente motivazione della sentenza emessa.
Gli imputati, costituitisi in giudizio a mezzo dei rispettivi difensori, deducevano l’inammissibilità della domanda.
La Suprema Corte, in primo luogo, rilevava che il ricorso era stato presentato dai difensori delle parti civili privi di procura speciale ed, in secondo luogo, osservava che la legittimazione ad impugnare spetta, a norma dell’art. 428 c.p.p., comma 2 alla sola “persona offesa costituita parte civile” e, non, quindi, alla parte danneggiata costituita parte civile.
La Corte di Cassazione, ribadito, dunque, che la persona danneggiata, pur costituita parte civile ma che non sia anche persona offesa, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa, osservava che il ricorso ove presentato dal fideiussore della società vittima di usura o dal soggetto, già legale rappresentante della suddetta società, al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto persone danneggiate dal reato, doveva essere ritenuto inammissibile.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice adito rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, CHE SI LIMITI A CONTESTARE IL MERITO DELL’APPREZZAMENTO DEL G.U.P
Sentenza | Cassazione penale, sez. seconda, Pres. Davigo – Rel. D’Arrigo | 21.11.2016 | n.49318
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