Provvedimento segnalato da Roberto Rusciano
Per verificare l’usurarietà oggettiva del tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si deve operare un aumento del tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Se è pur vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia essa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Poiché l’art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora, sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi pattuiti entro la soglia.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con la sentenza n. 1936 del 28 giugno 2016.
Nella caso in esame, l’attore conveniva in giudizio la banca con cui aveva stipulato un finanziamento estinto nell’ottobre 2004, deducendo l’applicazione di un tasso usurario, in considerazione della sommatoria tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande.
Il Giudice adìto ha ritenuto la causa infondata nel merito e, pertanto, ha rigettato le domande attoree.
In primo luogo, dall’esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto – stipulato il 30/04/1997 – si evinceva che, contrariamente a quanto dedotto dall’attore, non si trattasse di un normale mutuo da far rientrare nella categoria “mutui” per verificare la soglia usura nel DM pubblicato nella gazzetta ufficiale del 02/04/1997, bensì un finanziamento alle imprese, sicché il tasso di riferimento medio era diverso da quello indicato.
Sul punto del calcolo della soglia di mora usura, il giudice in particolare ha rilevato e ribadito il principio, affermato in giurisprudenza, per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento del TEGM rilevato da Bankitalia con un delta del 2,10% (differenziale di mora medio rilevato statisticamente da Bankitalia). Se è pur vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia essa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Inoltre, poiché l’art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora, sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, nel caso di specie, erano inesorabilmente entro la soglia.
Il giudice padovano ha, inoltre, sottolineato nella sua motivazione che, poiché inizia a diffondersi nelle cause bancarie di tale tipologia “la prassi di provare a raccogliere un pò di spese per trasformarle in una percentuale da sommare ai tassi pattuiti per provare a far sforare la soglia usura, pur in assenza di alcun requisito fattuale”, è chiaro che tali calcoli si espongono ad un evidente errore metodologico.
Sulla base di tali considerazioni, il tribunale di Padova ha rigettato le domande attoree poiché manifestamente infondate e condannato l’attore alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: AI FINI CALCOLO SOGLIA MORA È OPPORTUNO AUMENTARE LA MORA MEDIA RILEVATA DA BANCA D’ITALIA CON DELTA DEL 2,10%
NON SI PUÒ CONFRONTARE IL TASSO DI MORA MEDIO SOGLIA USURA CON IL TASSO CORRISPETTIVO MEDIO SOGLIA USURA
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 | n.1935
USURA: CONFRONTARE IL TASSO DI MORA CON IL TASSO SOGLIA CORRISPETTIVO È IMPROPRIO
I D.M. MINISTERIALI TRIMESTRALI NON RILEVANO LA SOGLIA DI USURA DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 27-04-2016 n. 1312
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza,Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
USURA: NON ESISTE UN DATO NORMATIVO UNIVOCO PER GLI INTERESSI MORATORI
IL TASSO SOGLIA RILEVATO NEI DM SI RIFERISCE AI SOLI CORRISPETTIVI
Sentenza, Tribunale di Monza, dott. Davide De Giorgio, 03-03-2016
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