La commissione di massimo scoperto applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM), dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle Istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010).
Ne consegue che l’art. 2 bis del D.L. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In altri termini, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, con la sentenza n. 418 del 10.03.2017.
Una società debitrice ed il fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Ancona aveva ingiunto loro il pagamento in favore della Banca di una certa somma a titolo di saldo di una apertura di credito in conto corrente, oltre interessi e spese di procedura, deducendo, tra l’altro, l’usurarietà del tasso di interesse applicato nel corso del rapporto dall’Istituto di credito e chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente riscosse da parte della convenuta.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, in merito alla presunta applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia da parte della Banca, osservava, preliminarmente, che la difesa di parte opponente si era limitata a depositare agli atti esclusivamente una perizia di parte, risultata peraltro generica e non dettagliata.
Nel merito della doglianza sollevata da parte attrice, ad ogni modo, il Giudice escludeva, sulla base delle risultanze della CTU depositata dal consulente, la sussistenza tanto di usura pattizia, quanto sopravvenuta, sia non includendo il costo negozialmente previsto a titolo di c.m.s. per tutta la durata del rapporto, sia non inserendolo solo sino al 31.12.2009.
A tal proposito, peraltro, il Giudice marchigiano richiamava alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sent. n. 22270/2016 e n. 12965/2016), secondo cui “la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010); ne consegue che l’art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca”.
Il Giudice adito, dunque, esclusa la computabilità ai fini della determinazione del tasso soglia della cms ed esclusa, inoltre, l’applicazione, nel caso oggetto di contestazione, da parte della Banca di interessi usurari, rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: NON PUÒ INCLUDERSI LA CMS SE QUESTA NON È STATA CONSIDERATA NELLA DETERMINAZIONE DEI TASSI SOGLIA
SAREBBE ILLEGITTIMO IL CONFRONTO CON TAEG CALCOLATI SULLA BASE DI CRITERI NON OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
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