Segnalato dall’ Avv. Pasquale Villanova di Avellino
La commissione di massimo scoperto, intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario, allorché lo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall’istituto di credito, è compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità.
La CMS, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in tesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010); ne consegue che l’art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli, con la sentenza n. 1 del 02.01.2017.
Nel caso di specie una società conveniva in giudizio una Banca con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, dolendosi dell’applicazione di interessi asseritamente superiori al tasso soglia e della la commissione di massimo scoperto, chiedendo l’accertamento della nullità delle relative pattuizioni e, conseguentemente, la condanna della Banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca instando per il rigetto della domanda, sostenendo che non fossero mai stati applicati interessi ultralegali e che la commissione di massimo scoperto era stata applicata in quanto concordata tra le parti.
Veniva espletata c.t.u. contabile, a seguito della quale la causa era trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che la commissione di massimo scoperto risulta perfettamente compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità.
Ed inoltre, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservava che detta commissione è “in tesi” legittima fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, con la conseguenza che per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Ciò posto, il giudice ha esaminato la perizia del c.t.u, rilevando che il perito, escludendo la commissione di massimo scoperto fino al 31.12.2009, aveva correttamente proceduto alla comparazione dei tassi di interesse nominali praticati dalla Banca convenuta con quelli soglia trimestralmente rilevati e pubblicati dal MEF, evidenziando che il tasso a debito applicato ed il tasso penal rate non avevano mai superato il tasso soglia per l’intera durata del rapporto, escludendo così l’usurarietà delle pattuizioni oggetto di contestazione.
Condividendo le risultanze dell’elaborato tecnico, in quanto lineare e privo di vizi logici, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda della correntista, condannandola al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SAREBBE ILLEGITTIMO IL CONFRONTO CON TAEG CALCOLATI SULLA BASE DI CRITERI NON OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
USURA: LA CMS FUORI DAL TEG FINO AL 1 GENNAIO 2010
I DATI DA PORRE A CONFRONTO CON IL TASSO SOGLIA DEVONO ESSERE CALCOLATI CON LA MEDESIMA METODOLOGIA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel- Mercolino | 03.11.2016 | n.22270
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