ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Valeria Rebizzani di Modena
Il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.
In caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n. 127 del 16.03.2016.
Nella fattispecie in esame, il mutuatario ed il suo fideiussore convenivano in giudizio la banca al fine di ottenere la restituzione della somma di 9.899,36 sul presupposto che gli stessi sarebbero stati pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia mentre gli interessi corrispettivi erano nei limiti di tale tasso.
L’istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio contestando l’avversa domanda
Il Tribunale ha rilevato che
la questione cardine è volta ad accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.
Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D’Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo
gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Il Tribunale ha preliminarmente considerato che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, di mora e corrispettivi, senza sommarli tra loro.
Al riguardo, è stato precisato che dal punto di vista causale e funzionale, gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata dal mutuante per l’impiego del denaro fornito dal mutuatario, mentre i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l’art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.
Allo stato il giudice ha rilevato che manca una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, per cui evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), ha dato rilievo alla circolare della Banca d’Italia del 3 luglio 2013 che prevedeva il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Per tale ragione il Tribunale ha verificato la piena legittimità delle condizioni contrattuali relativamente agli interessi moratori, applicando la maggiorazione del 2,1 punti per cui ha respinto la domanda.
IL COMMENTO
La disciplina dell’usura prevede il confronto tra dati omogenei.
Gli interessi moratori non sono mai stati rilevati per cui manca il limite dell’usura per cui gli stessi non dovranno sottostare al tasso soglia, atteso che il limite è stato fissato solo ed esclusivamente per gli interessi corrispettivi. Fra tante decisioni vi è quella del Tribunale di Milano 29-01-2015 | n.1242 (link http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-rilevazione-del-tegm-relativa-agli-interessi-corrispettivi-e-inutilizzabile-per-gli-interessi-moratori.html) alla quale si rimanda ove il problema è affrontato in modo completo ove è stato chiarito che non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori
A far data dal 2002 la Banca d’ Italia ha condotto una indagine statistica riportata nei DM ove ha sempre riscontrato che la media delle maggiorazioni applicate dagli intermediari è stata applicata nella misura del 2,1%. (cfr. punto 4. Decreti ministeriali) ove è testualmente riportato: “I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”
La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che gli interessi moratori debbano sottostare alla legge 108/96, senza mai indicare la soglia, il criterio di calcolo e le conseguenze in relazione alla pattuizione degli interessi corrispettivi.
Molti Tribunali al fine di conciliare l’interpretazione dei giudice di legittimità con il sistema normativo utilizzano l’indagine statistica della Banca d’Italia, peraltro richiamata con la circolare del 3 luglio 2013, unica possibilità per sottoporre gli interessi moratori alla verifica l’usura.
Questa soluzione al problema è discutibile in quanto si utilizza (in mancanza del nulla) un parametro di legge che non esiste in quanto tale indagine statistica non ha alcun valore giuridico.
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza |Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26-01-2016 | n.1463
USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI
ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 13-01-2016
USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI
IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29-01-2015 | n.1242
Testo del provvedimento
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