Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Quanto invece alla ricomprensione o meno della penale di estinzione anticipata nella determinazione del detto TAEG, è stato statuito, sul rilievo del cd. principio di simmetria, la non conteggiabilità e cumulabilita’ di tale penale con gli interessi moratori per la verifica del superamento del tasso soglia. Cio’ perché la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
Ne deriva quindi che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Ermanno di Nuzzo, con l’ordinanza dell’1 febbraio 2024, con la quale sono state rigettate le domande di parte attrice volte alla declaratoria della illegittimità del contratto di mutuo per l’applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia antiusura.
Il Tribunale ha ritenuto che la detta valutazione fosse stata riscontrata dal consulente per aver ricompreso, erroneamente, nel calcolo degli interessi (al fine dell’accertamento del superamento o meno del tasso soglia) anche la penale per estinzione anticipata del mutuo, la quale invece, avendo natura diversa dagli interessi moratori, come chiarito nel principio di diritto summenzionato, non doveva essere conteggiata né cumulata con i medesimi.
Rigettate le domande attoree, le spese sono state compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA DETERMINAZIONE DEL TEGM È NECESSARIA LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
USURA: IL TASSO SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI ED AUMENTATO DELLA METÀ
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno