Nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 17547 del 19/09/2018.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una Banca al fine di sentirla la condannare alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto di mutuo, da liquidarsi in € 64.714,02, oltre agli accessori di legge, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d’interesse ed il piano di ammortamento alla francese.
L’istituto di credito, costituitosi regolarmente in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando le avverse deduzioni, con particolare riferimento al calcolo del TEG, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Tuttavia, l’organo giudicante ha rilevato che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
In tal senso, la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, è stato evidenziato come nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi.
Ciò in quanto gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Pertanto, l’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NESSUNA SOMMATORIA TRA MORATORI E CONVENZIONALI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SI APPLICANO ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa | 24.12.2018 | n.1365
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON È CORRETTA LA TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO
LE DUE FATTISPECIE SONO ALTERNATIVE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.06.2018 | n.11948
USURA BANCARIA = SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI = LITE TEMERARIA
TALE CONDOTTA PROCESSUALE VIOLA IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 29.05.2018 | n.1578
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