Segnalata dall’Avv. Francesco Criscoli del foro di Benevento
Il problema della inclusione della CMS nel calcolo del TEG, si è posto in seguito all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli arti. 2 e 3 della 1. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che l’art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla 1. n. 2 del 2009) non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi prima del 1.1.2010 (ossia in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione), con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (cfr. Cass. n. 12965/2016; n. 22270/2016).
Questi i principi espressi dal tribunale di Napoli Nord, Giudice Stefania Fontanarosa, con la sentenza n. 2841 del 22.11.2017.
Nel caso considerato un cliente agiva in giudizio in danno di una banca affinché fosse accertato che le convenzioni relative ai tassi, pattuite per le due aperture di credito erano usurarie perché superiori alla soglia del periodo e, conseguentemente, perché l’istituto di credito fosse condannato al rimborso delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi nel corso del rapporto ed al risarcimento dei danni patrimoniali patiti.
La banca si costituiva in giudizio, eccependo la totale infondatezza della domanda attorea.
Veniva espletata CTU contabile sulle cui risultanze il Tribunale fonda la propria decisione; in particolare il Giudicante ha ritenuto corretto applicare principio di diritto enunciato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 che ha applicato la metodologia di calcolo c.d. “criterio del margine”, secondo cui è necessario verificare distintamente la CMS: “1) se rispetto al tasso incrementato del 50% pertinente alla CMS (c.d. CMS SOGLIA) non c’è usura; 2) se si verifica uno sforamento rispetto al tasso rilevato, continua a non esserci usura, se la differenza trova copertura all’interno della soglia ( insieme alle altre voci).”
La Corte di legittimità, nell’affrontare la problematica della inclusione della CMS nel calcolo del TEG, ha esaminato la normativa relativa all’usurarietà degli interessi nel contratto di mutuo in seguito all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 (introdotto con la legge n. 2 del 2009) ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della 1. n. 108 del 1996, applicandoli agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente. Il Giudice di legittimità ha ribadito che il suddetto art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 non ha carattere interpretativo ma innovativo e, di conseguenza, per valutare il carattere usurario degli interessi, tale metodo non può trovare applicazione ai rapporti esauritisi prima del 1.1.2010 (ossia in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione) per cui non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma è necessario procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria.
Pertanto, applicando il suddetto principio di diritto, il Tribunale ha escluso il superamento del tasso soglia per i rapporti bancari oggetto di causa poiché conclusisi prima del 2010 e mancando le richieste attoree di un adeguato supporto probatorio che permettesse al CTU un’appropriata ricostruzione contabile.
Sulla base di tali determinazioni, quindi, il Tribunale ha rigettato la domanda della società attrice negando quindi il risarcimento del presunto danno – patrimoniale e non – e condannandola al pagamento delle spese di lite e della espletata CTU contabile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: CRITERI DI COERENZA LOGICA IMPONGONO DI SEGUIRE FORMULA DI CALCOLO DELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
L’USO DI UN CRITERIO DI VERIFICA DIVERSO È INIQUO E SCIENTIFICAMENTE INATTENDIBILE PER DISOMOGENEITÀ DEI DATI DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi | 27.05.2017 | n.633
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
USURA: LA CMS NON VA COMPUTATA NEL TEGM PRIMA DEL 2010
LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA A DECORRERE DALLA RILEVAZIONE SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 185/2008
Sentenza | Tribunale di Palermo, Dott.ssa Daniela Galazzi | 29.03.2017 | n.1610
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-non-va-computata-nel-tegm-del-2010
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
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