Provvedimento segnalato da Aurelio De Gennaro
“Nel caso di cessione del quinto dello stipendio, il premio assicurativo, pur indubitabilmente costituendo un costo per il mutuatario, non rappresenta ex se una forma di remunerazione del credito, pertanto non può essere incluso nel calcolo del TEG pro tempore”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca con la sentenza del 16 luglio 2014.
Nel caso in oggetto, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante con la quale aveva stipulato un finanziamento, estinto anticipatamente, dietro cessione del quinto dello stipendio, lamentando la natura usuraria del tasso in concreto applicato, considerate tutte le varie voci di costo, tra cui anche il premio assicurativo
Il giudice riteneva necessario, ai fini della valutazione della usurarietà o meno del finanziamento determinare se nel TEG pro tempore poteva essere inserito il premio assicurativo, e in merito all’osservazione fatta dal mutuatario, circa la disapplicazione della direttiva Bankitalia, in virtù della quale per il periodo di riferimento tale voce doveva escludersi, precisava che il premio assicurativo, pur costituendo un costo per il mutuatario, non rappresenta ex se una forma di remunerazione del credito, e pertanto, non poteva essere inclusa nel TEG pro tempore.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che sposando la tesi del mutuatario e computando nel tasso il costo dell’assicurazione obbligatoria, il tasso soglia di conseguenza sarebbe dovuto essere più alto.
Difatti, così come documentato dalla Banca convenuta, se nell’ultimo trimestre (1.10.2009-31.12.2009) di applicazione della direttiva di Banca d’Italia che escludeva il costo assicurativo, il tasso soglia era del 13,77%, e nel trimestre immediatamente successivo, di applicazione delle nuova direttiva, il nuovo tasso soglia era del 18,69%, si sarebbe dovuto ritenere parimenti illegittimo il tasso soglia pro tempore.
Alla luce del suesposto ragionamento il Tribunale di Torino rigettava la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
IL COSTO ASSICURAZIONE È EQUIPARABILE ALLA VOCE “IMPOSTE” E “TASSE” DI CUI ALLA LEGGE 108/1996
Sentenza | Corte d’Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza | 04.07.2016 | n.344
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE DA EQUIPARARE A VOCE “IMPOSTE” E “TASSE”
CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLVENDO DEL QUINTO PENSIONE CONCLUSO IN EPOCA ANTECEDENTE LA LEGGE N.2/2009
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 09-03-2016 | n.1354
ABF USURA: ONERI ASSICURATIVI ESCLUSI DAL CALCOLO TAEG
VINCOLANTI IN TAL SENSO LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA
Altro ABF, Collegio di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Parrotta 16-09-2015 n.7349
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