ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Solo gli interessi corrispettivi sono sottoposti ex lege alla verifica dell’usura.
La tesi della sommatoria, fondata sulle infelici espressioni contenute in Cass. Civ. 350/2013, non trova conforto nemmeno in virtù dell’inciso “a qualunque titolo”, contenuto nell’art. 1, D.L. 394/2000 (conv. in L. n. 24/2001), norma interpretativa pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria, e non suscettibile, dunque, di interpretazione estensiva sino ad ampliare l’ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (che regolano espressamente i soli interessi corrispettivi), estendendolo ai moratori.
Il nuovo regolamento, vigente dal 01.01.2010 ed aderente al criterio “all inclusive”, ricomprende solo gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, con esclusione, ancora una volta, degli interessi di mora dal novero del cumulo.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, con la sentenza depositata in data 12.09.2015.
IL CASO
Nel caso in esame, un cliente, sull’assunto d’aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario con ammortamento alla francese, conveniva in giudizio la Banca deducendo l’usurarietà degli interessi da quest’ultima imposti. In particolare, l’attore contestava il carattere usurario del tasso complessivo applicato in forza del cumulo del tasso corrispettivo con quello moratorio, oltre che l’indeterminatezza del tasso ultralegale concordato, invocando, per l’effetto, la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815 cc.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, la quale contestava nel merito ogni avverso addebito, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, in accoglimento delle difese spiegate dall’istituto di credito, ha integralmente rigettato le doglianze di parte istante, motivando in maniera dettagliata e puntuale l’erroneità della tesi della sommatoria dei tassi, posta dal mutuatario a fondamento delle proprie allegazioni.
IL QUADRO NORMATIVO
La decisione in commento ha affrontato in maniera chiara, puntuale ed esaustiva la delicata problematica dell’usura bancaria, puntualizzando anzitutto che non possa configurarsi alcun reato in assenza di una norma incriminatrice.
La decisione ha, dunque, affermato in modo chiaro che gli interessi moratori non sono sottoposti alla verifica dell’usura, con ciò uniformandosi ad alcune rilevanti pronunce del Tribunale di Roma, Pres. Marvasi Rel. Carlomagno, con ordinanza del 24.04.2015, del Tribunale di Brescia, dott. Giuseppe Magnoli, con sentenza del 10.02.2015, oltre che del Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, con sentenza n. 1242 del 29.01.2015.
Da tali pronunce, come da questa in commento, emerge anzitutto un pregevole approfondimento, condotto dall’Organo Giudicante, del quadro normativo di riferimento.
Approfondimento da cui è chiaramente emerso che il confronto tra il tasso contrattuale e quello usurario deve imprescindibilmente basarsi sulla omogeneità/simmetria degli addendi, che deve essere posta in correlazione con la metodologia di rilevazione seguita nei decreti ministeriali, a loro volta adottati sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia.
Invero, seguendo una diversa metodologia, si produrrebbero assurdi matematici, contrari alla logica giuridica ed economica, in considerazione del fatto che ogni rilevazione di cui ai sopra richiamati decreti, è stata condotta solo ed esclusivamente sugli interessi corrispettivi, giammai tenendo conto anche di quelli moratori.
IL COMMENTO
Il Giudice adito, appurato dunque preventivamente che “tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, in sé considerati, rispettano il rispettivo tasso-soglia ex lege 108/96 fissato dai relativi decreti ministeriali“, ha osservato che “parte attrice sorregge la propria domanda richiamando, quanto all’usura, le infelici espressioni di Cass. 350/2013 ed allegando la consueta ‘perizia econometrica’ nella quale l’esito contabile predicato non poggia, a ben vedere, su alcun condivisibile parametro giuridico“.
In particolare, il provvedimento de quo ha sconfessato radicalmente la tesi della sommatoria, ai fini della verifica del tasso soglia, precisando che la stessa “in tanto potrebbe essere condivisa, in quanto fosse dimostrata, sul piano normativo, l’identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi“. Una tesi inconciliabile con la disciplina positiva di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., il cui disposto inequivocabilmente rinvia alle sole prestazioni di natura corrispettiva, “tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale“, con esclusione, quindi delle prestazioni accidentali, riconducibili cioè al futuro ed eventuale inadempimento e destinate, come tali, ad assolvere una funzione in chiave punitiva.
Non vale a suffragare la richiamata tesi della sommatoria, il pur esperito riferimento operato dall’istante – all’art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 24/2001), che al comma 1 dispone che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
Siffatto modus operandi, come puntualmente chiarito dal Tribunale di Verona, si fonderebbe su di una “frettolosa lettura della norma“, distorcendola sino al punto di ampliare la portata stessa degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che rinviano espressamente ai soli interessi corrispettivi.
L’inciso “a qualunque titolo”, dunque, è da interpretarsi nel senso di includere nel tasso soglia qualsivoglia interesse, purché remunerativo. Depone in tal senso l’art. 2 bis, comma 2, D.L. 280/2008 (conv. L. 2/2009), che, ai fini dell’applicazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c., 2 e 3 L. 108/96, limita la rilevanza ad “interessi, commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca“.
Il criterio “all inclusive” di cui al nuovo regolamento, vigente dal 1.1.2010, è da circoscrivere ad interessi, commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione per la banca, con esclusione, ancora una volta, degli interessi di mora dal novero del cumulo, come del resto precisato anche nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 472/2015