“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall’art. 2, comma 4, sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1.”
La valutazione di usurarietà va compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, parametrandola ad una soglia costituita dai T.e.g.m., incrementata della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 della L. n. 108 del 1996.
Non va comparato al tasso soglia usura individuato per gli interessi corrispettivi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini, con l’ordinanza 15505 del 16 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale onere non può essere superato con la produzione di documenti equipollenti, come i comunicati stampa Banca d’Italia
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
In assenza di una previsione legislativa e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA-INTERESSI MORATORI: i quattro principi espressi dalla Corte di Cassazione
1.Cumulo interessi e corrispettivi; 2. criterio di calcolo della soglia; 3.Riduzione ad aequitatem; 4. Clausola di salvaguardia
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’arrigo | 17.10.2019 | n.26286
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