ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è corretta, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la mera sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio.
Attesa la diversa base di calcolo per l’applicazione delle due categorie di interessi, si verificherà in concreto il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata, sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.
Il sistema di ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può ritenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determini verosimilmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Venezia, dott. Andrea Fidanzia, con sentenza n. 1863, depositata il 27.05.2015.
Nel caso in esame, il cliente conveniva in giudizio la Banca deducendo l’applicazione di condizioni usurarie relativamente all’intercorso contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, concludendo, in applicazione della sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., affinché il Giudice adito condannasse l’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. In via subordinata, previa declaratoria di invalidità degli interessi ultralegali ed anatocistici, l’istante chiedeva la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con compensazione delle reciproche partite di dare e avere. Oltre che l’usura oggettiva, il cliente assumeva perpetrata dalla Banca anche quella soggettiva, lamentando altresì l’applicazione di interessi anatocistici in ragione del sistema di ammortamento alla francese applicato al mutuo oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale contestava nel merito ogni avverso addebito, concludendo per l’integrale rigetto delle doglianze attoree.
Il Tribunale adito, nel disporre il rigetto di ciascuna delle domande articolate dal cliente, ha richiamato, a fondamento delle statuizioni in commento, orientamenti giurisprudenziali ormai ampiamente consolidati.
In primis, il Giudice adito ha ribadito l’erroneità della tesi addotta da parte istante consistente nella sommatoria “in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio“, al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
Invero, come precisato con il provvedimento in commento, “la base di calcolo per l’applicazione degli interessi convenzionali è, infatti, assolutamente diversa rispetto a quella per l’applicazione del tasso moratorio, avendo ad oggetto, la prima, il capitale residuo del piano di ammortamento dopo il pagamento di ogni singola rata, la seconda, la somma non pagata, ovvero la rata, comprensiva della quota di capitale di interessi, scaduta e non pagata“.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto improvate le censure sollevate da parte istante, atteso l’inadempimento del prescritto onus probandi, non avendo il cliente fornito prova dell’effettivo superamento del tasso soglia alla luce degli indicati criteri di calcolo.
Alla pari dell’usura oggettiva, il Giudicante ha ritenuto non configurabile la fattispecie dell’usura soggettiva, risultando indimostrato l’assunto attoreo relativo all’approfittamento da parte della banca dello stato di difficoltà del cliente, non avendo quest’ultimo allegato alcun estratto conto dal quale potesse evincersi la fondatezza della dedotta censura.
Da ultime, le argomentazioni con le quali il Tribunale ha sconfessato gli assunti attorei circa la presunta applicazione di interessi anatocistici, conseguenti al sistema di ammortamento alla francese.
Nel riportarsi a diffusa giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 5733; Trib. Milano 30.10.2013; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Benevento n. 1936/2012), il Giudice adito ha ribadito che “tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata“.
In conclusione, il Tribunale di Venezia, disattesa altresì l’istanza del cliente ex art. 210 c.p.c., relativamente ai contratti di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, e dei relativi estratti conto, ha rigettato in toto le domande articolate nei confronti della banca, con condanna dell’istante alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON I MORATORI GENERA UN “TASSO CREATIVO” NON CONCRETAMENTE APPLICABILE
I TASSI CONTRATTUALI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00
L’ARGOMENTO È FANTASIOSO E SINTOMO DI IGNORANZA INESCUSABILE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA
USURA BANCARIA: DIVIETO DI SOMMATORIA DEL TASSO DI MORA AL TASSO DI LEASING
PER LA VERIFICA DI USURARIETÀ, GLI INTERESSI DI MORA VANNO AUTONOMAMENTE RAFFRONTATI ALLA SOGLIA
Testo del provvedimento
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