“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.”
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino nella sentenza n. 1140 del 03.11.2021.
Nel caso posto all’attenzione del Tribunale, la società correntista agiva in giudizio facendo valere l’usurarietà degli interessi pattuiti in relazione ad un contratto di conto corrente stipulato con la banca. In particolare, esso era stato sottoscritto in data 29.03.1996, quindi prima dell’entrata in vigore della Legge sull’usura bancaria n..108/1996, con la conseguenza che il superamento del tasso soglia si era verificato nelle more del rapporto, non al momento della pattuizione come invece prevede la disciplina de qua.
Al riguardo, infatti, deve sottolinearsi che la c.d. usura sopravvenuta si ha quando le pattuizioni sugli interessi siano state stipulate in un momento antecedete alla legge antiusura o comunque quando esse siano di data successiva ma nel corso del rapporto si disancorano dai valori rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia – in relazione alla quale va esclusa l’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.
Invero, il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001 afferma, all’art. 1, che “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In altre parole, l’usurarietà deve essere verificata con riferimento al momento genetico della convenzione negoziale e il sopravvenuto superamento del tasso soglia non comporta nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c.
E’ per tali motivi che il Tribunale rigettava la doglianza di parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA – CONTO CORRENTE: irrilevante la sopravvenuta usurarietà dei tassi
Va raffrontato il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell’ultima variazione
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò | 23.03.2021 | n.104
L’usura genetica va invece specificamente allegata ed è configurabile con le pattuizioni modificative intervenute nel corso del rapporto
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 03.01.2021 | n.11
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